Regolamento (UE) 2017/678
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/678 della Commissione, del 10 aprile 2017, che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, con riferimento specifico a City Cycle Industries, al fine di preservare la possibilità di applicare retroattivamente eventuali dazi antidumping che dovessero essere reintrodotti a seguito dell’inchiesta riaperta. La misura si inserisce nel seguito della sentenza della Corte di giustizia che ha annullato, per tale società, il precedente regolamento di estensione dei dazi per elusione. La Commissione ritiene sussistenti elementi di prova sufficienti per imporre la registrazione e apre la fase procedurale per osservazioni e audizioni delle parti interessate.
Registrazione delle importazioni nell’Unione di biciclette spedite dallo Sri Lanka, per quanto concerne la società City Cycle Industries, ai fini di una possibile applicazione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e alle parti interessate nell’ambito di un’inchiesta antidumping/antielusione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. Riguarda le importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli, classificati nei codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, con codici TARIC 8712003010 e 8712007091, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dall’origine dichiarata, limitatamente alla società City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131). La registrazione è prevista per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Sono previsti termini procedurali per osservazioni e richiesta di audizione entro 20 giorni dalla pubblicazione.
Registrazione delle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka per City Cycle Industries
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/678 della Commissione interviene nel seguito di una vicenda di difesa commerciale relativa all’elusione di dazi antidumping sulle biciclette. La misura è adottata dopo l’annullamento giurisdizionale, limitatamente alla società City Cycle Industries, del precedente regolamento di estensione dei dazi e mira a salvaguardare l’effetto utile dell’inchiesta riaperta, consentendo l’eventuale applicazione retroattiva di futuri dazi ove ne ricorrano i presupposti.
Contesto giuridico e motivazione
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5. Il provvedimento è adottato in seguito alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, confermata dalla Corte di giustizia il 26 gennaio 2017, che ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 nella parte relativa a City Cycle Industries. La Corte ha rilevato, tra l’altro, che il precedente atto non conteneva un’analisi individuale sufficiente delle pratiche di elusione attribuite alla società.
Oggetto della registrazione
La registrazione riguarda le importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli, classificati nei codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, con codici TARIC 8712003010 e 8712007091. Il criterio rilevante è la spedizione dallo Sri Lanka, a prescindere dalla dichiarazione di origine, e la misura si applica specificamente alla società City Cycle Industries, identificata dal codice addizionale TARIC B131.
Presupposti della misura e valutazione della Commissione
La registrazione è stata chiesta dall’associazione europea dei costruttori di biciclette e da Maxcom Ltd, che hanno rappresentato un rischio concreto e imminente di ripresa di esportazioni in quantità significative da parte della società, sulla base della sua precedente capacità di assemblare biciclette su larga scala nello Sri Lanka attraverso pratiche di elusione. La Commissione ritiene che la domanda contenga elementi di prova sufficienti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. Viene inoltre precisato che restano ferme le conclusioni del regolamento controverso non colpite dall’annullamento.
Effetti della registrazione e possibile retroattività
Secondo il regolamento, la registrazione serve a preservare la possibilità di riscossione retroattiva dei dazi qualora l’inchiesta antidumping riaperta porti alla loro reistituzione. La misura non comporta di per sé l’imposizione immediata di dazi, ma mantiene aperta questa eventualità subordinandola all’esito dell’istruttoria e alle condizioni previste dal diritto applicabile.
Procedura e partecipazione delle parti interessate
Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni scritte, elementi di prova o richiesta di audizione entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento. La Commissione può ascoltare le parti solo previa richiesta scritta e dimostrazione di particolari motivi. Il trattamento dei dati personali raccolti nell’inchiesta avviene nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.
Durata, entrata in vigore ed efficacia
L’obbligo di registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e perimetro soggettivo
La registrazione riguarda biciclette e altri velocipedi senza motore, inclusi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli, classificati nei codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka. La misura è limitata, sul piano soggettivo, alla società Sri Lanka City Cycle Industries, identificata dal codice addizionale TARIC B131.
Presupposti e contesto giudiziario
Il regolamento dà attuazione alla riapertura parziale dell’inchiesta antielusione conseguente alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 marzo 2015 (causa T-413/13) e alla successiva conferma della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017. Tali pronunce hanno annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 nella parte applicabile a City Cycle Industries, con la conseguenza che le importazioni della società non sono più soggette alle misure antidumping in base al regolamento annullato.
Base giuridica e registrazione delle importazioni
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente di chiedere alle autorità doganali di registrare le importazioni per consentire l’eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping. La domanda presentata dall’industria dell’Unione è ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti, in considerazione del rischio di ripresa di esportazioni in quantitativi considerevoli e della possibile reiterazione di pratiche di elusione.
Termine della registrazione
L’obbligo di registrazione dura nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Partecipazione delle parti interessate
Tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento. L’audizione è subordinata a richiesta scritta e alla dimostrazione di particolari motivi.
Effetti potenziali della misura
La registrazione è finalizzata a preservare la possibilità che, se l’inchiesta antidumping riaperta dovesse condurre alla reistituzione dei dazi, questi possano essere riscossi retroattivamente quando ne ricorrano le condizioni di legge. L’eventuale imposizione di dazi futuri dipenderà dall’esito dell’inchiesta riaperta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito dell’inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
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