Regolamento (UE) 2017/716
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i modelli standardizzati che gli Stati membri devono usare per pubblicare gli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti nel quadro del regolamento (UE) 2016/1012. L’obiettivo è garantire uniformità delle informazioni, maggiore trasparenza e più agevoli scambi commerciali e controlli ufficiali. I modelli distinguono per specie e includono dati su riconoscimento, programmi genetici, deroghe, territori interessati, siti web e date rilevanti di sospensione o revoca. Il regolamento si applica dal 1o novembre 2018.
Definisce i modelli di formulari per gli elenchi nazionali degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti nel settore della riproduzione animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono compilare e tenere aggiornati gli elenchi pubblici degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1012, nonché delle autorità competenti che attuano programmi genetici. Riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, e i suini ibridi riproduttori. Include anche le informazioni sui programmi genetici approvati, sulle eventuali deroghe, sul riconoscimento delle razze a rischio di estinzione e sulle date di concessione, sospensione, revoca o cessazione dell’approvazione; è applicabile dal 1o novembre 2018 in tutti gli Stati membri ed è pertinente ai fini del SEE.
Modelli di formulari per gli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione attua l’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012, il cd. regolamento sulla riproduzione degli animali. La finalità è uniformare, a livello dell’Unione, il contenuto e la struttura degli elenchi pubblici degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti, così da agevolare la trasparenza, gli scambi commerciali e i controlli ufficiali.
Contesto normativo e finalità
La disciplina si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2016/1012, che impone agli Stati membri di redigere e aggiornare elenchi degli enti riconosciuti dalle autorità competenti e di renderli pubblici. I considerando evidenziano che tali elenchi devono includere non solo gli enti selezionatori e ibridatori riconosciuti, ma anche le autorità competenti che attuano programmi genetici, nonché alcune informazioni aggiuntive rilevanti per il mercato e per la vigilanza amministrativa.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri, chiamati a compilare gli elenchi secondo modelli uniformi. Gli elenchi si riferiscono:
- agli enti selezionatori che tengono libri genealogici per animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- agli enti ibridatori che tengono registri suini ibridi per suini ibridi riproduttori;
- alle autorità competenti che attuano programmi genetici conformemente al regolamento (UE) 2016/1012.
L’allegato disciplina separatamente i modelli per ciascuna specie e per i suini ibridi, con campi specifici da compilare. Per gli equini è previsto anche il riferimento al libro genealogico d’origine della razza e, se pertinente, al codice UELN e al soggetto che tiene quel libro.
Contenuto dei formulari
I modelli richiedono un set informativo standardizzato. In particolare devono essere indicati:
- lo Stato membro e la versione del formulario;
- il nome dell’ente selezionatore o dell’ente ibridatore, con i recapiti;
- il programma genetico attuato o approvato, con il nome della razza, o delle razze/linee/incroci nel caso dei suini ibridi;
- il territorio geografico di ciascun programma genetico;
- il sito web contenente informazioni sul programma, ove disponibile;
- la data di riconoscimento dell’ente e la data di approvazione del programma genetico;
- le date di revoca del riconoscimento, sospensione o revoca dell’approvazione, e la data di fine del periodo di approvazione, se del caso.
Deroghe e informazioni particolari
I formulari prevedono un’apposita indicazione delle deroghe applicabili. Le deroghe richiamate comprendono:
- creazione di una nuova razza, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012;
- ricostruzione di una razza, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2;
- miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico, ai sensi dell’allegato II, parte 1, capo III, punto 2;
- programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.
Per gli equini, il modello contiene inoltre il richiamo al libro genealogico d’origine della razza quando sia tenuto da un soggetto diverso dall’ente indicato nell’elenco. Per i suini ibridi, il modello contempla anche la possibilità di indicare il divieto o la limitazione della raccolta di materiale germinale di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012.
Funzione delle date e dei controlli
Il regolamento attribuisce rilievo alle date di riconoscimento, sospensione e revoca per rendere più agevoli i controlli ufficiali e per favorire la circolazione degli animali riproduttori. I modelli richiamano espressamente l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, che disciplina i casi di revoca o sospensione del riconoscimento e dell’approvazione dei programmi genetici.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione è fissata al 1o novembre 2018, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012. Il testo è direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modelli di formulari obbligatori
L’articolo 1 dispone che le informazioni da inserire negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012, siano presentate secondo i modelli di formulari contenuti nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Specie e categorie interessate
L’allegato prevede modelli distinti per gli enti selezionatori che tengono libri genealogici per animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, e per gli enti ibridatori che tengono registri suini ibridi per suini ibridi riproduttori.
Contenuto minimo degli elenchi
I formulari richiedono, per ciascun ente e per ciascun programma genetico, dati identificativi, recapiti, data di riconoscimento, nome della razza o delle razze/linee/incroci interessati, territorio geografico, sito web informativo ove disponibile, data di approvazione del programma genetico e date di eventuale sospensione, revoca o cessazione.
Indicazione di deroghe e razze a rischio
I modelli prevedono l’indicazione delle deroghe applicabili, tra cui creazione di una nuova razza, ricostruzione di una razza, miglioramento dei discendenti iscritti nelle sezioni supplementari del libro genealogico e, per taluni casi, programmi genetici su razze a rischio di estinzione. Per gli equini è previsto anche il riferimento al libro genealogico d’origine e al codice UELN quando il libro è tenuto da un soggetto diverso.
Date di riconoscimento, sospensione e revoca
Nei formulari devono essere riportate, se del caso, le date di revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore o ibridatore, di sospensione o revoca dell’approvazione del programma genetico e la data di fine del periodo di approvazione, in conformità all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o novembre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 apr 2017Regolamento (UE) 2017/676
- Regolamento · 10 apr 2017Regolamento (UE) 2017/677
- Regolamento · 10 apr 2017Regolamento (UE) 2017/678
- Regolamento · 10 apr 2017Regolamento (UE) 2017/679
- Regolamento · 10 apr 2017Regolamento (UE) 2017/680
- Regolamento · 10 apr 2017Regolamento (UE) 2017/717
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →