Regolamento (UE) 2017/679
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/679 della Commissione, del 10 aprile 2017, che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan senza modificare le misure in vigore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiude una nuova inchiesta antiassorbimento avviata ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan. La Commissione ha accertato un calo dei prezzi all’esportazione rispetto all’inchiesta iniziale, ma il ricalcolo dei margini di dumping non ha giustificato una revisione delle misure in vigore. Di conseguenza, i dazi antidumping definitivi già applicabili restano invariati.
Chiusura di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan, senza modifica dei dazi antidumping in vigore.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari di Taiwan, classificati nei codici NC indicati nel testo (tra cui 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89). Riguarda gli operatori del settore siderurgico coinvolti nell’inchiesta: produttori esportatori taiwanesi, importatori indipendenti nell’Unione, e i produttori dell’Unione rappresentati da Eurofer. Ha natura procedurale e conclusiva nell’ambito della difesa commerciale UE e produce effetti nell’ordinamento dell’Unione dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Chiusura della nuova inchiesta antiassorbimento sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/679 chiude una nuova inchiesta antiassorbimento avviata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036. L’obiettivo era verificare se, dopo l’istituzione dei dazi antidumping, i prezzi all’esportazione verso l’Unione fossero diminuiti in misura tale da neutralizzare l’effetto riparatorio delle misure già vigenti.
Contesto procedurale
Le misure originarie derivavano dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Per le società taiwanesi, l’aliquota era stata fissata al 6,8 %, con una deroga per un produttore esportatore soggetto ad aliquota zero.
La domanda di nuova inchiesta è stata presentata il 28 giugno 2016 da Eurofer, per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto analogo. La Commissione ha quindi riaperto l’inchiesta l’11 agosto 2016 e ha invitato le parti interessate, compresi esportatori, produttori esportatori, importatori e autorità taiwanesi, a partecipare. Nessuna parte, ad eccezione di Eurofer in fase finale, ha chiesto audizioni o formulato osservazioni durante la fase istruttoria.
Campionamento, questionari e verifiche
Per gli importatori indipendenti la Commissione ha svolto un campionamento: dieci importatori hanno fornito le informazioni richieste e tre sono stati selezionati in base al maggior volume di importazioni nell’Unione. Per gli esportatori e produttori esportatori di Taiwan, cinque esportatori e sei produttori esportatori hanno risposto all’invito; la Commissione ha però ritenuto che il campionamento non fosse necessario.
Sono stati inviati questionari ai soggetti interessati e la Commissione ha effettuato visite di verifica presso quattro società taiwanesi: Jie Jin Material Science, Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Yieh United Steel Corporation e Yuan Long Stainless Steel. Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento copre il 1º luglio 2015 - 30 giugno 2016; il periodo dell’inchiesta iniziale era il 1º gennaio 2013 - 31 dicembre 2013.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato coincide con quello dell’inchiesta iniziale: prodotti piatti di acciaio inossidabile semplicemente laminati a freddo, originari di Taiwan, classificati nei codici NC elencati nel regolamento. Il testo ricorda che tali prodotti hanno impieghi molteplici, ad esempio nella produzione di elettrodomestici, tubi saldati, dispositivi medici, industria alimentare e automobilistica.
La Commissione ha concluso che il prodotto esportato e quello venduto sul mercato interno taiwanese presentano le stesse caratteristiche essenziali e gli stessi impieghi di base; pertanto, sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Valutazione del calo dei prezzi all’esportazione
La nuova inchiesta aveva la funzione di verificare se i prezzi all’esportazione fossero diminuiti dopo l’istituzione delle misure. La Commissione ha confrontato i prezzi del PIA con quelli dell’inchiesta iniziale, valutando i prezzi effettivamente pagati o pagabili per l’esportazione nell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8.
Il confronto, effettuato in euro e a livello franco fabbrica, ha evidenziato un calo dei prezzi all’esportazione per tutti i produttori esportatori esaminati:
- Jie Jin Material Science: -3,3 %
- Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation: -11,2 %
- Yuan Long Stainless Steel: -2,3 %
Ricalcolo del valore normale e del margine di dumping
Una volta accertato il calo dei prezzi all’esportazione, la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping secondo gli articoli 2 e 12 del regolamento di base. Per ciascun produttore esportatore collaborante ha verificato la rappresentatività delle vendite interne, ha identificato i tipi di prodotto comparabili e ha valutato la quota di vendite remunerative per decidere se utilizzare le vendite interne effettive oppure costruire il valore normale.
Quando necessario, il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile:
- le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV);
- gli utili conseguiti sulle vendite interne nel corso di normali operazioni commerciali.
Sono stati inoltre applicati aggiustamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, costi accessori, imballaggio, credito, spese bancarie e commissioni, in modo da garantire un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10.
Il regolamento menziona anche talune specificità delle vendite tramite centri servizi o distributori collegati: in particolare, la Commissione ha escluso dal calcolo alcune vendite interne destinate all’esportazione e ha considerato solo i prodotti effettivamente fabbricati dall’impresa per un caso specifico di produttore esportatore che operava anche come centro servizi.
Esito sul dumping
Il ricalcolo ha portato ai seguenti margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto:
- Jie Jin Material Science: 2,6 %
- Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation: assenza di dumping
- Yuan Long Stainless Steel: assenza di dumping
La Commissione rileva quindi che, rispetto all’inchiesta iniziale, il margine di dumping del gruppo originariamente esaminato si è ridotto, mentre per le altre due società il margine risulta inferiore all’aliquota del dazio applicabile.
Osservazioni di Eurofer e conferma delle conclusioni
Eurofer ha contestato l’esito della nuova inchiesta, sostenendo che la Commissione non avrebbe considerato adeguatamente presunte distorsioni del mercato taiwanese, in particolare i meccanismi di esportazione tramite operatori commerciali/distributori, gli sconti all’esportazione e i rapporti tra acciaierie e distributori.
La Commissione ha respinto tali obiezioni, affermando di disporre, grazie all’inchiesta iniziale e ai dati verificati nella nuova inchiesta, di una conoscenza solida del mercato taiwanese e di aver utilizzato tutte le informazioni disponibili per determinare il valore normale. Ha ritenuto più obiettiva l’esclusione di alcune vendite specifiche dal calcolo, piuttosto che il ricorso ai dati disponibili sfavorevoli. Non essendo emersi elementi nuovi idonei a modificare il metodo, la Commissione ha confermato l’esito conclusivo.
Effetti finali ed entrata in vigore
L’articolo 1 dispone che la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan è chiusa senza alcuna modifica delle misure antidumping in vigore.
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua applicazione diretta e obbligatorietà in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Misure antidumping già in vigore
Richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429, con cui era stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan; per le società taiwanesi l’aliquota era del 6,8 %, salvo un produttore esportatore con aliquota pari a zero.
Apertura della nuova inchiesta antiassorbimento
La Commissione ha ricevuto il 28 giugno 2016 una domanda di nuova inchiesta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036, presentata da Eurofer per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto interessato.
Partecipazione delle parti e campionamento
Sono state invitate a partecipare le parti interessate, inclusi esportatori, produttori esportatori, importatori e autorità taiwanesi. La Commissione ha effettuato il campionamento degli importatori, selezionando tre importatori su dieci disponibili; per esportatori e produttori esportatori taiwanesi ha ritenuto non necessario il campionamento.
Periodi di riferimento e verifiche
Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento va dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016; il periodo dell’inchiesta iniziale dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Sono state svolte visite di verifica presso quattro società taiwanesi, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di base.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto in esame è costituito da prodotti piatti di acciaio inossidabile semplicemente laminati a freddo, originari di Taiwan, nei codici NC indicati. La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato e quello venduto sul mercato interno taiwanese abbiano le stesse caratteristiche di base e gli stessi impieghi, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4.
Accertamento del calo dei prezzi all’esportazione
Confrontando i prezzi all’esportazione del PIA con quelli dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha rilevato un calo per tutti i gruppi/produttori esportatori collaboranti: -3,3 % per Jie Jin Material Science; -11,2 % per Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation; -2,3 % per Yuan Long Stainless Steel.
Ricalcolo del valore normale e del dumping
Dopo aver constatato il calo dei prezzi all’esportazione, la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping ai sensi degli articoli 2 e 12, paragrafo 5, del regolamento di base. Il valore normale è stato determinato sulla base delle vendite interne rappresentative o, ove necessario, costruito sommando costi di produzione, SGAV e utili; sono stati applicati adeguamenti per garantire un confronto equo.
Margini di dumping risultanti
I margini di dumping calcolati per il PIA, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, risultano pari al 2,6 % per Jie Jin Material Science; assenza di dumping per Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation; assenza di dumping per Yuan Long Stainless Steel.
Conclusione dell’inchiesta e mantenimento delle misure
La Commissione conclude che il margine di dumping del gruppo oggetto dell’inchiesta iniziale è diminuito e che, per le altre due società, il margine è inferiore all’aliquota del dazio in vigore. Per tale motivo la nuova inchiesta antiassorbimento è chiusa senza alcuna modifica delle misure antidumping vigenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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