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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19811 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accesso eseguito da funzionari dell'Amministrazione finanziaria presso un immobile in cui aveva sede la società e nel quale risiedevano anche persone fisiche, cui la società aveva concesso parte dei locali in comodato. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo l'accesso perché effettuato senza le autorizzazioni richieste per i locali adibiti ad abitazione. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo, da un lato, la violazione delle norme sugli accessi fiscali e, dall'altro, l'insufficiente motivazione della sentenza, poiché la CTR non aveva considerato che gli uffici societari erano separati dagli spazi abitativi e che i verificatori avevano operato esclusivamente nei locali destinati alla sede sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, che aveva fondato la decisione sul solo dato formale dell'esistenza del comodato senza accertare concretamente la conformazione e l'utilizzo dei locali. È necessario verificare se gli ambienti siano realmente e contestualmente destinati alla vita familiare e all'attività professionale, oppure se vi sia un'agevole comunicazione interna tale da consentire il trasferimento di materiale tra la parte lavorativa e quella personale. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1

    La norma disciplina le garanzie e le autorizzazioni richieste per gli accessi fiscali, con particolare riguardo ai locali utilizzati anche come abitazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1

    La norma regola gli accessi, le ispezioni e le verifiche ai fini delle imposte sui redditi, prevedendo specifiche garanzie quando l'attività ispettiva riguarda locali abitativi o promiscui.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e controversi; il motivo è stato accolto perché la CTR non aveva esaminato la separazione concreta tra locali abitativi e sede societaria.

  • Cassazione n. 16570/2011

    L'uso promiscuo rilevante ai fini delle garanzie non ricorre soltanto quando gli stessi ambienti siano contemporaneamente utilizzati per abitazione e attività professionale, ma anche quando l'agevole comunicazione interna consenta il trasferimento di materiale tra i locali lavorativi e quelli personali.

Massime di principio

  • Per stabilire se un accesso fiscale richieda l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria non è sufficiente considerare la qualificazione formale dei locali o l'esistenza di un contratto di comodato: occorre accertarne l'effettivo utilizzo.
  • La presenza di abitazioni nello stesso immobile non rende automaticamente illegittimo l'accesso ai locali societari, se questi sono concretamente separati e l'attività ispettiva è rimasta limitata agli spazi destinati all'impresa.
  • L'accesso può comunque essere soggetto alle maggiori garanzie previste per i locali promiscui quando gli ambienti abitativi e professionali sono utilizzati contestualmente oppure comunicano in modo tale da consentire il passaggio di documenti, beni o materiali.
  • In caso di contestazione, sono decisive la planimetria, la separazione fisica degli ambienti, le modalità concrete dell'accesso e la descrizione dei locali contenuta nei verbali.
  • Il giudice deve motivare espressamente su tali elementi fattuali; una decisione basata soltanto sull'esistenza formale di un comodato o sulla presenza di residenti può essere cassata per motivazione insufficiente.

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