Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11145/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello, pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e resa su giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione di marijuana a fini di spaccio. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione, sostenendo che la fattispecie dovesse essere qualificata come di minore gravità. A sostegno invocava la singolarità dell'episodio, l'assenza di contatti con altri clienti, la mancanza di un'organizzazione, l'inesistenza di una rete stabile di approvvigionamento e il mancato inserimento in un contesto più ampio di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi riferiti a un vizio motivazionale e a una violazione di legge insussistenti e comunque privi di specifici rilievi critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato la valutazione della Corte di appello, che aveva escluso l'ipotesi di minore gravità valorizzando negativamente la notevole quantità di stupefacente sequestrato, il relativo controvalore economico, il possesso contestuale di altra sostanza stupefacente, di somme di denaro elevate e prive di giustificazione e il quadro complessivo indicativo di collegamenti con gruppi criminali organizzati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice applicata al fatto, relativo alla detenzione di marijuana a fini di spaccio, confermata in appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della fattispecie di minore gravità; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per applicarlo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie tale assenza è stata esclusa.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della fattispecie di minore gravità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva del fatto, nella quale possono assumere rilievo decisivo la quantità della sostanza, il suo valore economico, la presenza di ulteriore droga, di denaro in contanti e di elementi sintomatici di inserimento in circuiti di spaccio organizzato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce vizi motivazionali o violazioni di legge solo apparenti, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali si accompagna, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La qualificazione del fatto ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non può fondarsi su singoli indici isolati, ma sul quadro complessivo della condotta e dei suoi collegamenti criminali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.