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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39137/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno 2004. In appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo nullo l'avviso perché non era stato allegato il processo verbale di constatazione posto a base della pretesa, con conseguente difetto di contenuto essenziale della motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 56 d.P.R. n. 633/1972 e 7 L. n. 212/2000, sostenendo che l'omessa allegazione del PVC non rendeva nullo l'atto perché il suo contenuto essenziale era stato riprodotto nell'avviso. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non si era confrontata con la deduzione dell'autonoma motivazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che la motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato sia allegato oppure il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso, oppure ancora quando esso sia già conosciuto dal contribuente per precedente notifica. Nel caso concreto, la CTR non ha considerato che le conclusioni del PVC erano state trasfuse nell'avviso di accertamento, sicché non risultava vulnerato il diritto di difesa del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    la motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa per relationem se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è riportato o se l'atto è allegato/conosciuto dal contribuente

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    medesimo principio di motivazione dell'atto impositivo anche per relationem in materia IVA

  • art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212

    l'obbligo di allegazione riguarda i documenti richiamati solo se non già conosciuti dal contribuente, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale semplificato

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando l'atto richiamato sia allegato, oppure quando il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato, oppure ancora quando il contribuente abbia già avuto legale conoscenza del documento richiamato.
  • L'art. 7 dello Statuto del contribuente impone l'allegazione dei documenti richiamati in motivazione solo se tali documenti non siano già conosciuti dal destinatario; la finalità della norma è garantire l'immediato e pieno esercizio del diritto di difesa.
  • Nel sindacato sulla motivazione degli atti tributari, non rileva l'assenza di autonoma elaborazione dell'Ufficio quando l'atto recepisca e trasfonda le conclusioni del PVC già noto al contribuente, poiché ciò costituisce una legittima economia di scrittura e non lede il contraddittorio.
  • L'erronea valutazione del giudice di merito sull'obbligo di allegazione o sulla sufficienza della motivazione per relationem integra violazione di legge quando non si consideri la riproduzione nel corpo dell'avviso degli elementi essenziali dell'atto richiamato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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