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Ordinanza

Ordinanza n. 4472/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202607910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici e conseguente esclusione dal concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti della lex specialis e la graduatoria di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione medica che lo ha giudicato non idoneo per alterazione della composizione corporea, con percentuale di massa grassa pari al 30%, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e della Tabella A del d.P.R. n. 207/2015. Sono stati inoltre impugnati gli articoli 14, 15 e 16 del bando, nella parte in cui qualificano come definitivi i giudizi della Commissione e prevedono l’esclusione dei candidati non idonei, nonché nella parte relativa ai requisiti di composizione corporea e massa metabolicamente attiva. Il ricorrente ha contestato anche le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici, la normativa tecnica richiamata, la graduatoria di merito, la dichiarazione dei vincitori e gli eventuali scorrimenti, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato d’ufficio che il ricorso, pur investendo anche la graduatoria di merito, non era stato notificato ad almeno un controinteressato, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto decisiva la mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, considerato che l’impugnazione riguardava anche la graduatoria di merito. L’eventuale annullamento del giudizio di non idoneità non avrebbe infatti comportato automaticamente la caducazione della graduatoria né consentito al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito, ossia l’ammissione o l’inserimento utile nel concorso. Sono stati quindi ritenuti insussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare, senza una valutazione favorevole del fumus relativa alla legittimità del giudizio medico. Il periculum non è stato esaminato autonomamente in senso favorevole, risultando comunque carente l’utilità concreta della misura richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    il ricorso non risulta essere stato notificato ad almeno un controinteressato

    Quando il ricorso investe anche una graduatoria e l’eventuale accoglimento può incidere sulla posizione di soggetti collocati nella graduatoria, la notificazione deve essere effettuata ad almeno un controinteressato; la sua omissione incide sull’utilità concreta della tutela cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è respinta quando non risultano sussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. n. 207/2015

    Alterazione della composizione corporea (P.B.F. 30%)

    È la disposizione richiamata dalla Commissione medica quale parametro per il giudizio di non idoneità psico-fisica.

  • Tabella A del d.P.R. n. 207/2015

    È il parametro tecnico richiamato nel verbale di non idoneità per valutare la composizione corporea del candidato.

Massime di principio

  • Quando un ricorso concorsuale impugna anche la graduatoria di merito, il ricorrente deve notificare il ricorso ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; la mancata notificazione può impedire il conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita.
  • L’eventuale annullamento del provvedimento individuale di esclusione da una procedura concorsuale non determina automaticamente la caducazione della graduatoria e non assicura di per sé il conseguimento del posto o dell’ammissione, soprattutto quando la graduatoria non sia stata ritualmente contestata nei confronti di un controinteressato.
  • La tutela cautelare non può essere concessa quando, anche in caso di accoglimento del ricorso, la misura richiesta non sarebbe idonea a consentire al ricorrente di conseguire il bene della vita cui aspira.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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