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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8075/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, in qualità di liquidatore della società "Grafica Due Print s.r.l.", era stato condannato per il reato di falsa dichiarazione fiscale (indicare elementi passivi fittizi e avvalersi di fatture per operazioni inesistenti) relative alla dichiarazione dei redditi e IVA per l'anno 2015. In primo e secondo grado si era ritenuto che fossero stati indicati elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni presentate; il difensore ha impugnato la sentenza contestando (1) che il reato richiede la presentazione della dichiarazione da parte del ricorrente, mentre la dichiarazione era stata materialmente presentata dal curatore fallimentare; (2) violazione della regola di correlazione fra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), perché la sentenza ha applicato il modello dell'autore mediato/plurisoggettivo senza che il capo di imputazione lo contemplasse; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza e lontananza temporale dei fatti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (violazione del principio di correlazione) e ha annullato senza rinvio le sentenze di merito, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso del procedimento e per la valutazione dell'opportunità di modificare l'imputazione. Sul punto sostanziale, la Cassazione ha osservato che la condanna era stata motivata con la nozione di autore mediato (il ricorrente avrebbe ingannato il curatore fallimentare inducendolo a presentare la dichiarazione falsa), mentre il capo di imputazione descriveva invece la presentazione della dichiarazione mendace come atto direttamente a carico del ricorrente: si è quindi determinata una mutazione della sostanza dell'addebito che ha pregiudicato il diritto di difesa. Il primo motivo (contestazione della mancata materialità della presentazione) è stato invece ritenuto infondato: l'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 può colpire anche l'autore mediato che, pur non essendo chi ha materialmente firmato o presentato la dichiarazione, ha predisposto i documenti e cagionato la presentazione del falso. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguentemente la condanna è stata annullata e il processo rimandato al Tribunale per le necessarie modifiche dell'imputazione e la prosecuzione.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato come parametro nella formula di imputazione della pluralità di azioni riconducibili a un medesimo disegno criminoso (continuazione/concorsualità tra azioni), usato nel quadro dell'accusa di frode fiscale.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che incrimina la falsa dichiarazione ai fini fiscali per l'indicazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o documenti falsi. La Corte ha interpretato la norma nel senso che non richiede necessariamente che la falsità sia materialmente posta in essere dallo stesso soggetto che firma la dichiarazione: può trovare applicazione anche l'ipotesi dell'autore mediato che procura o inserisce i documenti falsi inducendo un terzo a presentare la dichiarazione.

  • art. 48 cod. pen.

    Regola che disciplina la figura dell'autore mediato: chi realizza il fatto tramite inganno di un altro è considerato autore. La Corte ha ritenuto applicabile questo istituto al caso in cui il liquidatore induce il curatore a presentare la dichiarazione falsa.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza: la sentenza non deve mutare in modo essenziale il contenuto dell'accusa altrimenti si pregiudica il diritto di difesa. La Corte ha annullato per aver constatato una trasformazione sostanziale dell'addebito (da monosoggettivo a plurisoggettivo o viceversa) rispetto al capo di imputazione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma che permette l'annullamento senza rinvio della sentenza quando sussistono gli estremi, ma che non ha impedito la trasmissione degli atti al Tribunale per gli adempimenti consequenziali e la possibile modificazione dell'imputazione.

Massime di principio

  • La falsa dichiarazione fiscale prevista dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 può colpire non solo chi materialmente firma o presenta la dichiarazione, ma anche chi, mediante inganno o predisposizione di documenti falsi, induce un altro soggetto a presentarla (autore mediato).
  • Il capo di imputazione deve rispecchiare la teoria giuridica che il giudice intende adottare per condannare (es. autore diretto vs autore mediato); diversamente si viola il principio di correlazione e la sentenza può essere annullata.
  • La difesa può efficacemente censurare la sentenza invocando la violazione dell'art. 521 c.p.p. quando emergano elementi che dimostrino una trasformazione sostanziale dell'addebito rispetto al capo di imputazione, poiché ciò pregiudica il diritto di difesa.
  • Quando la responsabilità si fonda sul concorso o sulla mediazione di un terzo (es. curatore), il pubblico ministero dovrebbe, se necessario, modificare l'imputazione in corso di processo per consentire alla difesa di confrontarsi con la nuova ricostruzione fattuale e giuridica.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è subordinata all'accertamento della responsabilità: se la responsabilità viene rimessa in discussione per vizi dell'imputazione, le questioni sul trattamento delle attenuanti possono risultare assorbite o differite.
  • In pratica: chi progetta e fornisce fatture o documenti fittizi per ottenere la presentazione di una dichiarazione falsa può essere perseguito anche se non ha materialmente apposto la firma o inviato la dichiarazione; però tale profilo deve essere chiaramente indicato nell'imputazione per non compromettere il diritto di difesa.

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