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Sentenza

Sentenza n. 396/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente di cui al decreto prot. n. 58908/I^ bis Fasc. N. 3770 del 14.07.2022 adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202200533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., deducendo la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della l. 241/1990 e dell’art. 10-bis della medesima legge, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, lamentando travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza della valutazione prefettizia. In particolare, ha contestato la rilevanza attribuita a una precedente imputazione per invasione di terreni o edifici, dalla quale era stato assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., e ai contatti con soggetti controindicati o pregiudicati, ritenendo tali segnalazioni non circostanziate quanto all’identità degli interlocutori e compatibili con rapporti leciti o di mera cortesia connessi alla propria attività imprenditoriale. Ha inoltre sostenuto che il provvedimento fosse fondato sulla condotta di terzi anziché su una concreta valutazione della propria personalità e affidabilità e che mancassero ragioni di urgenza tali da giustificare l’omissione del contraddittorio procedimentale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il divieto di detenzione di armi abbia natura cautelare e preventiva e presupponga non l’accertamento di un abuso effettivo delle armi, né una condanna penale definitiva, ma una valutazione prognostica circa l’affidabilità del soggetto e la possibilità, anche solo potenziale, di abuso, alla luce della sua persona e del contesto familiare e sociale. L’Amministrazione può valorizzare anche fatti non costituenti reato e vicende estranee alla materia delle armi, purché complessivamente sintomatiche di un rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica o privata. Nel caso concreto, il quadro indiziario è stato ritenuto adeguato, poiché composto dal precedente procedimento penale e da plurimi controlli effettuati tra il 2016 e il 2022, documentati dalla nota dei Carabinieri prodotta in giudizio, dai quali risultavano i nominativi e i precedenti anche gravi dei soggetti frequentati dal ricorrente. Il TAR ha ritenuto che spettasse al ricorrente fornire elementi idonei a dimostrare il carattere neutro o lecito dei singoli contatti, onere non assolto. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie è stato limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria e motivazionale, vizi non riscontrati. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale, poiché la natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi comporta un’esigenza di celerità incompatibile con la previa comunicazione di avvio e con il preavviso di rigetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 di spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 10, 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Le disposizioni costituiscono la base normativa del divieto di detenzione di armi e delle valutazioni prefettizie sull’affidabilità del titolare o aspirante titolare di autorizzazioni in materia di armi.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La partecipazione procedimentale può essere omessa nei procedimenti relativi a misure in materia di armi, in ragione della loro natura precauzionale e dell’esigenza di celerità del provvedere.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario nei procedimenti relativi a divieti o dinieghi in materia di armi, per la natura preventiva e cautelare della misura.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Un’assoluzione pronunciata per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova non impedisce all’Amministrazione di valorizzare il relativo fatto, in chiave prognostica e non sanzionatoria, nell’ambito della valutazione di affidabilità alla detenzione di armi.

  • art. 699 c.p.

    La disciplina penale conferma la regola generale di non libera disponibilità e utilizzazione delle armi da fuoco, rispetto alla quale le autorizzazioni costituiscono eccezioni.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    La norma è richiamata quale espressione del principio generale di divieto di portare e utilizzare armi, salvo specifiche autorizzazioni.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare: non richiede l’accertamento di un abuso effettivo delle armi o di una condanna penale definitiva, essendo sufficiente che, sulla base di una valutazione complessiva e prognostica, il soggetto non offra adeguate garanzie di non abusarne.
  • Nella valutazione dell’affidabilità ai fini della detenzione o del porto d’armi, l’Amministrazione può considerare non soltanto condanne o fatti penalmente rilevanti direttamente connessi all’uso delle armi, ma anche vicende personali, frequentazioni e contatti con soggetti pregiudicati, purché complessivamente sintomatici di un possibile pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica.
  • L’assoluzione penale per insufficienza, mancanza o contraddittorietà della prova non impedisce all’Amministrazione di utilizzare il fatto oggetto del procedimento penale quale elemento della distinta valutazione amministrativa di affidabilità, che non ha natura sanzionatoria né accerta responsabilità penali.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione prefettizia in materia di armi soltanto nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale e del travisamento dei fatti; non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’Amministrazione quando il quadro complessivo sia coerente e plausibile.
  • Nei procedimenti finalizzati all’adozione di divieti, dinieghi o revoche in materia di armi, la natura precauzionale della misura e l’esigenza di celerità del provvedere consentono, secondo il principio affermato, l’omissione della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto.
  • Quando il provvedimento di divieto è fondato su plurimi contatti documentati con soggetti controindicati, spetta al destinatario fornire elementi concreti idonei a dimostrare il carattere neutro, occasionale o lecito dei singoli rapporti; in mancanza, tali contatti possono concorrere legittimamente alla prognosi di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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