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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 115/2/2014 della Commissione tributaria provinciale di Matera, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di liquidazione n. X. Con atto notarile del 16 settembre 2005, registrato a Matera l’11 ottobre 2005, la contribuente aveva acquistato con un unico rogito due unità immobiliari adiacenti, ma distinte catastalmente, entrambe di categoria A/4, chiedendo i benefici «prima casa» per l’acquisto. L’Ufficio aveva recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicando le aliquote ordinarie, poiché le unità non erano state successivamente riunite catastalmente in un’unica abitazione, con nuova classificazione e rendita. L’Agenzia ha sostenuto che l’agevolazione non poteva applicarsi integralmente a due immobili autonomi; la contribuente non si è costituita in appello.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con decisione del 24 marzo 2016, ha accolto l’appello e riformato la sentenza della C.T.P. di Matera. Ha ritenuto che, per beneficiare dell’agevolazione su entrambe le unità acquistate, fosse necessario riunirle catastalmente dopo l’acquisto, così da formarne un’unica unità abitativa con classificazione e rendita unitarie. Poiché le visure attestavano che gli immobili erano rimasti distinti e non era stata provata la riunificazione, una sola unità poteva fruire dell’aliquota agevolata e l’altra era soggetta a quella ordinaria. È stata quindi confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la particolarità e la limitata entità della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    premesso che le agevolazioni per la prima casa spettano limitatamente ad uno solo dei fabbricati appartenenti al gruppo "A" "non di lusso", anche se al momento dell'acquisto si configurano come unità separate e distinte, è di tutta evidenza che, laddove il contribuente non provveda successivamente all'acquisto a richiedere l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti al fine di costituire un'unica unità abitativa, perde necessariamente il diritto all'agevolazione per una delle due unità immobiliari.

    Secondo la Commissione, quando si acquistano unità catastalmente distinte, l’agevolazione può estendersi a entrambe soltanto se, dopo l’acquisto, il contribuente ne richiede l’accatastamento unitario, con costituzione di un’unica abitazione. Se le unità restano catastalmente autonome, il beneficio spetta a una sola e l’altra è assoggettata all’aliquota ordinaria.

  • Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    La decisione non applica né interpreta questa norma: non è citata nel provvedimento.

Massime di principio

  • Se le agevolazioni «prima casa» sono richieste per più unità immobiliari acquistate insieme ma ancora distinte catastalmente, la mera adiacenza o l’asserito uso concreto come un’unica abitazione non bastano, secondo la decisione, a estendere il beneficio a tutte.
  • Per mantenere l’agevolazione su unità catastalmente separate, occorre provare la loro riunificazione catastale in un’unica unità abitativa, con conseguente classificazione e rendita unitarie; in mancanza, l’agevolazione è limitata a una sola unità e sulle altre si applicano le imposte ordinarie.
  • La prova della situazione catastale è decisiva: la Commissione ha valorizzato le visure e il contenuto del rogito e ha escluso che l’uso di fatto o la vicinanza degli immobili dimostrassero, da soli, l’esistenza di un’unica unità ai fini dell’agevolazione.

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