Cassazione Civile, Ordinanza n. 28761/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di pagamento di compensi professionali per attività di progettazione edilizia. Il professionista aveva agito per ottenere euro 18.000,00 oltre accessori, sostenendo di aver svolto prestazioni in forza di un contratto d'opera professionale concluso con la titolare della ditta individuale committente. La convenuta aveva negato l'esistenza di un incarico di progettazione delle unità immobiliari, affermando che vi fosse solo un incarico limitato a una bozza di disegni o schizzi di una possibile abitazione, già saldato in parte con euro 2.000,00. Il Tribunale aveva ritenuto provato soltanto un incarico di formulazione di proposte progettuali e aveva rigettato la domanda. La Corte d'appello, invece, aveva ricostruito il contenuto dell'accordo sulla base delle e-mail intercorse tra le parti, ritenendo che l'incarico riguardasse la redazione del progetto per la costruzione delle unità immobiliari; aveva quindi riconosciuto il compenso per la fase progettuale preliminare e per l'avvio della progettazione definitiva, liquidando euro 4.546,00 con maggiorazione del 60% secondo i criteri del D.M. 140/2012. La ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione, deducendo violazione dell'art. 2735 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito valore probatorio alle e-mail e alla fattura di acconto, che invece proverebbero solo una progettazione di massima, e che avesse trascurato altri elementi istruttori contrari. Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte d'appello, dopo aver escluso l'approvazione del progetto definitivo, avesse comunque riconosciuto la maggiorazione del compenso per attività presupponenti tale approvazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollecitassero in realtà una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha richiamato i limiti del sindacato ex art. 116 c.p.c., osservando che la doglianza è ammissibile solo se si denuncia l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello previsto dalla legge o la violazione di una specifica regola legale di valutazione; mentre non è consentito censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito. Quanto al dedotto vizio motivazionale, ha ritenuto che non vi fosse alcuna nullità della sentenza, poiché la motivazione della Corte d'appello era articolata, coerente e idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2735 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove documentali e dichiarative; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, limitandosi a ritenere la censura inammissibile perché diretta al riesame del merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione di questa norma è deducibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato una regola legale di valutazione; non è invece consentito censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di nullità della motivazione sussiste solo quando la motivazione sia talmente contraddittoria o incongrua da non consentire di individuare la ratio decidendi; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
art. 360, primo comma, c.p.c.
Norma richiamata come base dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente incardinate su violazione di legge o vizio processuale, mirassero in realtà al riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità della motivazione; non ricorre quando la sentenza consente di seguire l'iter logico-argomentativo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nella proposta del relatore nel procedimento camerale, a conferma della definizione accelerata del ricorso.
D.M. 140/2012
Utilizzato dalla Corte d'appello come criterio per la liquidazione del compenso professionale in assenza di tariffe vincolanti.
art. 36 D.M. 140/2014
Richiamato nella sentenza d'appello per la maggiorazione del compenso; la Cassazione riporta il riferimento senza svolgere specifiche precisazioni interpretative.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca che il giudice abbia applicato alla prova un valore probatorio diverso da quello legalmente previsto o abbia ignorato una regola legale di valutazione; non è invece consentito utilizzare tale motivo per ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di motivazione rilevante come nullità della sentenza ricorre solo quando l'argomentazione sia così incoerente o contraddittoria da impedire l'individuazione della ratio decidendi; una motivazione articolata e comprensibile non è censurabile per il solo fatto che la parte la ritenga erronea.
- In sede di legittimità non è consentito contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, né chiedere una diversa ponderazione delle prove, poiché il giudizio di valutazione probatoria rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito.
- Quando il compenso professionale non è regolato da tariffe vincolanti, il giudice può liquidarlo sulla base degli elementi istruttori disponibili e dei criteri normativi applicabili alla prestazione, con valutazione insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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