Cassazione Civile, Sentenza n. 20949/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego di prededuzione del credito professionale per l'assistenza prestata nella predisposizione della proposta di concordato preventivo della società, ritenuta inizialmente ammessa ma poi revocata e seguita da fallimento; il Tribunale aveva escluso la prededuzione ritenendo che la prestazione fosse risultata "inesistente di alcuna utilità per la massa dei creditori" e che il professionista non avesse adempiuto agli obblighi di diligenza/referenza di circostanze (sequestro penale su immobile e escussione di pegno) che avrebbero inciso sulla fattibilità della proposta concordataria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Pescara perché riesamini la questione in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite: la funzionalità della prestazione va valutata con giudizio ex ante (adeguatezza della prestazione al momento della proposizione del concordato) e non in base all'utilità ex post. Il secondo motivo è stato invece respinto: l'accertamento dell'adempimento o di attività fraudolente resta distinto dalla valutazione della funzionalità; in caso di accertata inadempienza o partecipazione a frode il credito può essere escluso o trattato diversamente. Il Tribunale dovrà quindi rideterminare l'ammissione della prededuzione secondo i criteri indicati e provvedere sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 111 l.fall.
la relativa prestazione ... sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura
La Corte richiama che la prededuzione per il professionista richiede che la prestazione sia stata, ex ante, funzionale alle finalità del concordato (contribuendo alla conservazione o incremento dei valori aziendali). La funzionalità va valutata secondo un giudizio ex ante del giudice del merito; non è sufficiente valutare l'utilità in concreto ex post
art. 161 l.fall.
Norma richiamata nel contesto delle domande di concordato; la giurisprudenza distingue tra prestazioni anteriori o posteriori alla domanda ai fini della prededuzione, ma rimane centrale la valutazione ex ante della funzionalità
art. 163 l.fall.
Collegata all'ammissione del debitore alla procedura: la possibilità di prededuzione per prestazioni legate al concordato è condizionata all'ammissione alla procedura che permette ai creditori di esprimersi sulla proposta
art. 172 l.fall.
Rilevanza delle informazioni rese agli organi della procedura e dei contenuti della relazione ex art. 172 nella formazione dell'opinione dei creditori circa la proposta concordataria
art. 173 l.fall.
Prevede la revoca dell'ammissione al concordato per insussistenza delle condizioni di ammissibilità o non fattibilità; eventi successivi possono portare alla revoca ma non giustificano la valutazione ex post della funzionalità della prestazione professionale
artt. 1176 e 2236 c.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare presunte violazioni degli obblighi di diligenza professionale; la Corte ha ritenuto infondata la censura sotto il profilo processuale legato alla distinzione tra valutazione della funzionalità ex ante e accertamento dell'adempimento/colpa professionale
Cass. Sez. Un., 31/12/2021, n. 42093
Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ... restano impregiudicate ... la non ammissione ... ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria
Principio guida richiamato dalla Corte: la prededuzione del credito professionale richiede valutazione ex ante della funzionalità; permane la possibilità per il curatore di contestare e dimostrare inadempimento o frode, che possono escludere la prededuzione o l'ammissione del credito
Massime di principio
- La prededuzione del credito professionale collegato al concordato va valutata in base alla idoneità/ex ante della prestazione a perseguire le finalità del concordato (conservazione o incremento dei valori aziendali), non sulla base dell'esito ex post della procedura.
- L'ammissione del credito al passivo in via privilegiata non impedisce in assoluto il diniego della prededuzione se si prova che la prestazione non era funzionale ex ante, né preclude eventuali contestazioni per inadempimento o partecipazione a frode che possono escludere il credito.
- Il curatore fallimentare può allegare e dimostrare la manifesta inutilità o la dannosità della prestazione per i creditori, ma tale valutazione deve riferirsi a elementi che dimostrino l'assenza di funzionalità ex ante o la sussistenza di frode/omissione rilevante.
- Per il professionista è cruciale documentare la diligenza e tutte le informazioni rilevanti portate a conoscenza degli organi della procedura e dei creditori; omissioni o informazioni non rappresentate possono essere valutate negativamente dal giudice, ma devono essere provate nella loro incidenza sulla funzionalità della prestazione al momento della proposta.
- In caso di dubbio, il giudice del merito deve compiere un apprezzamento motivato ex ante; la Corte di legittimità verifica la correttezza dell'orizzonte normativo applicato (es. principio Sezioni Unite) e rimuove valutazioni basate su criteri ex post.
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