Sentenza n. 364/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 932/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 932/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 932/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 dicembre 2023. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 giugno 2024, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a una sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Bologna, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, gli adempimenti saranno svolti in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, dal commissario ad acta nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e predisporre la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, della sua notificazione all'amministrazione e della persistente inerzia dell'amministrazione rende fondato il ricorso e legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare all'amministrazione un termine per l'adempimento delle statuizioni contenute nel giudicato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di ulteriore inadempimento successivo all'ordine di esecuzione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e in sostituzione dell'amministrazione inerte.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione a una sentenza passata in giudicato.
Come è indicizzato
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