Cassazione Penale, Sentenza n. 41705/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omissione e contraddittorietà della motivazione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato; 2) violazione di legge e carenza di motivazione sull'applicazione dell'aggravante per esposizione del veicolo alla pubblica fede; 3) violazione di legge e carenza di motivazione della dichiarazione di responsabilità relativamente al reato sub B, contestata come fondata esclusivamente su dichiarazioni autoindizianti non utilizzabili; 4) carenza di motivazione in relazione alla richiesta del minimo della pena motivata dalle gravi e particolari condizioni di salute dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per ripetitività delle doglianze già esaminate in appello. La Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria in quanto verbalizzate e non contestata l'induzione; ha confermato l'aggravante della esposizione alla pubblica fede valutando l'impossibilità concreta della persona offesa di intervenire (distanza, rapidità del gesto, pericolo per l'incolumità personale); ha ritenuto legittima la valutazione probatoria combinata delle dichiarazioni della persona offesa e del rinvenimento contestuale dell'arma; ha ritenuto infondata la richiesta di pena minima poiché il vizio parziale di mente era già valutato dal giudice di primo grado ma non idoneo a giustificare il trattamento invocato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Consente il contraddittorio scritto previsto per il trattamento del ricorso; norma procedurale richiamata per l'istruzione del procedimento.
art. 173 att. cod. proc. pen.
Norma sull'ammontare e la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per indicare la sintetica esposizione dei motivi in sentenza.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Ground di cassazione relativo a omessa o contraddittoria motivazione; il ricorso lamentava proprio questa violazione ma la Corte l'ha ritenuta infondata.
art. 350, comma 7, c.p.p.
Definisce la nozione di spontaneità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria: la spontaneità riguarda l'assenza di induzione o sollecitazioni da parte delle forze dell'ordine, non la mera condizione psicofisica del dichiarante; la Corte ne ha applicato il principio per ritenere utilizzabili le dichiarazioni verbalizzate e sottoscritte.
art. 89 c.p.
Norma del codice penale sulla vizio di mente (vizio parziale); la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva già riconosciuto problemi psichici idonei al riconoscimento del vizio parziale, ma ciò non ha reso manifestamente erronea la determinazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, incluse la condanna alle spese e la possibilità di pagamento in favore della cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Cass. Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023 (Moccia)
Precedente di legittimità secondo il quale, in sede di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se verbalizzate e sottoscritte, al fine di consentire la verifica dei contenuti e prevenire abusi o malintesi; citata per confermare l'utilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente.
Cass. Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020 (Pellegrini)
Giurisprudenza che chiarisce che l'aggravante relativa all'esposizione del bene alla pubblica fede si fonda sulla concreta possibilità di proteggere il bene e non sulla mera collocazione in area pubblica; richiamata per supportare l'applicazione dell'aggravante nel caso concreto.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se verbalizzate e sottoscritte; l'assenza di induzione da parte delle forze dell'ordine è il criterio centrale per valutarne la spontaneità.
- Per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti è necessario indicare e dimostrare specifiche circostanze di induzione o di irregolarità nella verbalizzazione; affermazioni generiche o ripetitive sono destinate a fallire.
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede va valutata sulla base della concreta possibilità della vittima di proteggere il bene (distanza, rapidità del gesto, pericolo per l'incolumità), non sulla sola collocazione in area pubblica.
- La Corte di legittimità tende a non rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova adeguatamente motivate dai giudici di merito, soprattutto quando il ricorso ripropone doglianze già esaminate in grado di appello.
- Ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni economiche (cassa delle ammende).
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