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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09056/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di imposta sostitutiva/IRES versata da una fondazione bancaria sulla plusvalenza realizzata con la vendita, nel settembre 2009, di 9.859.281 azioni di UniCredit s.p.a., con imposta pagata il 16 luglio 2010. La fondazione aveva chiesto il rimborso sostenendo che l'art. 13 del d.lgs. n. 153/1999 prevede la detassazione delle plusvalenze da trasferimento delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria. L'Amministrazione opponeva che l'agevolazione sarebbe applicabile solo per trasferimenti anteriori al 31 dicembre 2005 e, inoltre, che nella specie non ricorrevano i presupposti sostanziali della disciplina di favore. In primo motivo l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe annullato il diniego senza decidere nel merito sulla sussistenza dei requisiti dell'agevolazione. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 153/1999, dell'art. 1, comma 4, l. n. 489/1993 e degli artt. 1 e 7 l. n. 218/1990, contestando che l'operazione potesse beneficiare della detassazione, perché la banca coinvolta non sarebbe stata correttamente qualificabile come società bancaria conferitaria ai fini del regime agevolato e, soprattutto, perché la cessione avrebbe avuto natura speculativa, essendo il pacchetto azionario stato oggetto di ripetute operazioni di cessione e riacquisto.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse effettivamente esaminato, complessivamente, i presupposti del rimborso e non si fosse limitata a una decisione meramente formale. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che la disciplina agevolativa dell'art. 13 d.lgs. n. 153/1999 va letta nel sistema normativo sulle fondazioni bancarie e presuppone che la vendita delle partecipazioni sia funzionale alla dismissione dell'originaria partecipazione bancaria e non a operazioni speculative. Poiché la CTR non aveva verificato se la cessione in causa fosse effettivamente riconducibile a tale finalità, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Friuli-Venezia Giulia per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale sulla giurisdizione e sul perimetro della decisione del giudice tributario; la Corte esclude che la CTR abbia violato il dovere di decidere nel merito.

  • art. 2 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che il giudice tributario dovesse pronunciarsi sul merito della pretesa fiscale; il motivo viene ritenuto infondato.

  • art. 13 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153

    La detassazione delle plusvalenze da trasferimento di azioni della società bancaria conferitaria opera solo se la cessione è inserita nella logica di dismissione prevista dalla riforma delle fondazioni bancarie; non copre operazioni di natura speculativa.

  • art. 25 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153

    La CTR lo aveva richiamato per escludere il limite temporale del 31 dicembre 2005 per le fondazioni operanti in regioni a statuto speciale; la Cassazione non sviluppa questo profilo come ratio decisiva.

  • art. 1, comma 4, l. 26 novembre 1993, n. 489

    Norma richiamata nel secondo motivo per il quadro di trasformazione degli enti creditizi e delle fondazioni bancarie.

  • art. 1 l. 30 luglio 1990, n. 218

    Richiamato nel secondo motivo insieme ad altre norme del processo di trasformazione bancaria; non assume ruolo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 7 l. 30 luglio 1990, n. 218

    Richiamato nel secondo motivo nel quadro normativo della riorganizzazione bancaria.

  • art. 12 preleggi

    Evocato dalla CTR per escludere un'interpretazione contra legem del termine temporale; non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice non viola il dovere di decisione sul merito quando, pur annullando il diniego impugnato, ricostruisce il quadro normativo e individua i presupposti sostanziali della pretesa, affrontando la questione decisiva della controversia.
  • Le agevolazioni fiscali previste per le fondazioni bancarie devono essere interpretate in modo sistematico, alla luce della finalità della disciplina di riforma del settore creditizio; esse presuppongono che la cessione delle partecipazioni sia funzionale alla dismissione dell'originaria partecipazione bancaria.
  • La detassazione delle plusvalenze da trasferimento delle azioni della società bancaria conferitaria non si applica alle operazioni che abbiano natura speculativa o che non siano collegate alla dismissione dell'assetto partecipativo imposto dalla disciplina di settore.
  • Quando la spettanza di un beneficio fiscale dipende dalla natura e dalla finalità dell'operazione, il giudice deve verificare in concreto se l'alienazione rientri nella sequenza di dismissione prevista dalla legge, senza fermarsi alla sola qualificazione formale dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiudizio tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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