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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19632/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la decisione che aveva disposto la confisca del denaro sequestrato, contestando che tale somma fosse stata qualificata come provento dell'attività di spaccio. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione perché non era stato dimostrato né accertato giudizialmente che il denaro costituisse il corrispettivo di cessioni di stupefacenti; la contestazione a suo carico riguardava la detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e non fatti di spaccio comprovati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nella parte relativa alla confisca del denaro, ritenendo fondato il motivo: secondo la giurisprudenza consolidata la confisca di denaro ex art. 240 c.p. non è legittima quando manca prova che la somma costituisca profitto di attività di spaccio. Il richiamo del Tribunale all'art. 240 c.p. è risultato privo di adeguata motivazione rispetto al nesso tra la somma e attività di cessione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca e la causa è stata rimessa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame soltanto sul punto della confisca; resta intatta l'applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare che la pena era stata applicata su richiesta delle parti (patteggiamento). Non incide di per sé sulla legittimità della confisca, che richiede motivazione separata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che qualifica il fatto ascritto all'imputato (detenzione illecita di sostanze stupefacenti). La qualificazione come detenzione ai fini di spaccio, da sola, non implica automaticamente che il denaro sequestrato sia provento di spaccio.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma che regola la confisca per reati; la Corte interpreta che l'applicazione della confisca ex art. 240 richiede l'accertamento di un nesso tra la somma e l'attività illecita (es. corrispettivo di cessioni). In assenza di prova di tali elementi, la confisca non è legittima.

  • Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013 (Lagrini)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che la confisca del denaro non può essere disposta come profitto dell'attività di spaccio se manca l'accertamento che la somma sia il provento delle cessioni.

  • Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990 (Di Cesare)

    Pronuncia storica che precisa: in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), il denaro sequestrato può essere oggetto di confisca solo se costituisce il corrispettivo di condotte criminose per le quali sia stata pronunciata condanna; in mancanza dell'accertamento di antecedenti cessioni, la confisca non può essere disposta.

Massime di principio

  • La confisca del denaro sequestrato per reati legati agli stupefacenti richiede un accertamento specifico che la somma costituisca il provento di cessioni: la mera detenzione di sostanze non è sufficiente per presumere che il denaro sia frutto di spaccio.
  • Anche in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice deve motivare separatamente e adeguatamente la confisca; non è ammessa una automatica estensione della confisca in assenza di elementi di prova.
  • La difesa può ottenere l'annullamento della confisca contestando l'assenza di nesso causale tra la somma e attività di vendita; è efficace richiedere al giudice che indichi le ragioni probatorie del collegamento.
  • Il pubblico ministero deve fornire elementi concreti (indagini sulle cessioni, dichiarazioni, movimenti bancari, sequestri precedenti) per dimostrare che la somma è provento di spaccio; altrimenti il provvedimento di confisca rischia l'annullamento in sede di legittimità.
  • In caso di dubbio sulla provenienza del denaro, il rimedio è il riesame limitato alla misura patrimoniale (rinvio per nuovo esame) e non l'annullamento dell'intero accordo di pena, salvo profili diversi espressamente rilevati.

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