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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39556/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase (art. 303 c.p.p.), sostenendo l'insussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis, comma 6, c.p. pen., sulla base degli esiti dell'istruttoria dibattimentale ormai conclusa e della sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di coimputati (che aveva escluso l'aggravante). Sosteneva che tali novità avrebbero determinato la scadenza dei termini cautelari e quindi l'inefficacia della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche se l'esclusione dell'aggravante nei confronti di coimputati può costituire un "novum" valutabile ai fini cautelari, ciò non produce effetti automatici: il giudice della cautela ha discrezionalità nella valutazione del compendio probatorio. Nel caso concreto la sentenza che aveva escluso l'aggravante non conteneva motivazioni utili a determinare la rilevanza di tale esclusione per la posizione del ricorrente e quindi non costituiva un elemento conoscitivo concretamente valutabile. Inoltre il ricorrente non ha specificato quali risultanze dibattimentali avrebbero inciso sull'esclusione dell'aggravante e sulla sua rilevanza cautelare. Per questi motivi l'istanza è stata rigettata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Competenza del Tribunale adito per il riesame dell'ordinanza (richiamato come parametro procedurale per il riesame cautelare).

  • art. 416-bis cod. pen., comma 6

    Prevede circostanze aggravanti ad "effetto speciale" con rilevanza sul trattamento sanzionatorio e, potenzialmente, sui termini di custodia cautelare; l'esclusione può costituire novum ma richiede motivazione apprezzabile.

  • art. 303, comma 1 lett. b) n. 2 e 3-bis cod. proc. pen.

    Disposizioni sui termini di fase utili a valutare la scadenza della custodia cautelare: la scadenza va valutata concretamente e non è automaticamente retroattiva per effetto di pronunce su coimputati.

  • art. 299, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari: consente al giudice di rivalutare la misura alla luce di elementi nuovi, ma con ampia discrezionalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso penale; applicata nel caso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Adempimenti della cancelleria relativi alla comunicazione/annotazione del provvedimento (richiamato per gli adempimenti esecutivi).

Massime di principio

  • L'esclusione di un'aggravante 'ad effetto speciale' in una sentenza irrevocabile nei confronti di coimputati può costituire un elemento nuovo valutabile dal giudice della cautela, ma non produce effetti automatici sulla custodia cautelare dell'altro imputato.
  • Perché una pronuncia su coimputati incida sui termini di custodia cautelare di un imputato separato è necessario che la decisione sia motivata e fornisca elementi conoscitivi concreti utili alla riconsiderazione dei presupposti cautelari.
  • La mera richiamata genericamente dell'istruttoria dibattimentale non è sufficiente: il difensore deve indicare con precisione quali risultanze probatorie escludono l'aggravante e spiegare la rilevanza di tali elementi ai fini cautelari.
  • I termini di fase hanno una loro autonomia e la loro rideterminazione retroattiva non avviene automaticamente in seguito a pronunce su terzi; il giudice della cautela esercita una valutazione libera e motivata del compendio probatorio.
  • Se si vuole ottenere la declaratoria di inefficacia della misura per decorrenza dei termini, occorre dimostrare concretamente la riduzione dei termini a seguito dell'esclusione dell'aggravante e fornire motivazioni e prove specifiche che colleghino tale esclusione alla posizione personale dell'imputato.

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