Cassazione Penale, Sentenza n. 36719/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto (art. 624-bis e art. 625, co. 1, n. 4, c.p.), con specifica doglianza sulla illegittima applicazione della circostanza aggravante della "destrezza"; il ricorrente ha contestato che l'apertura della porta non richiedesse particolare abilità e che quindi non sussistesse l'aggravante
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché: (1) il motivo relativo alla aggravante della destrezza era introdotto come motivo nuovo nell'atto di impugnazione successivo e non era contenuto nell'appello originario, contravvenendo ai limiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.; (2) in ogni caso il motivo risultava manifestamente infondato poiché la giurisprudenza dominante considera integrata la destrezza quando l'agente usa particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a eludere la vigilanza del detentore della cosa, come ritenuto dalla corte territoriale alla luce dei fatti (manovre sulla porta, discesa del paletto, apertura con spinta nonostante lo scrocco). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624-bis
Norma che punisce il reato di ricettazione; citata nel capo di imputazione insieme all'art. 625 per il contesto del furto contestato
Codice penale, art. 625, co. 1, n. 4
La circostanza aggravante della "destrezza" è interpretata come richiedente una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore sulla cosa; non è sufficiente il mero sfruttamento di una situazione di disattenzione non provocata
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. a)
I motivi nuovi di impugnazione devono concernere i capi o punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione; non è ammissibile introdurre nell'appello questioni sostanzialmente nuove riguardanti distinte statuizioni
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
Norma che limita la trattazione orale in udienza pubblica ai soli ricorsi per i quali tale modalità sia stata specificamente richiesta; richiamata in relazione alle modalità di deposito delle conclusioni
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per motivi anche manifestamente infondati
Sentenze di giurisprudenza citate
Cass., Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017; Cass., Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020; Cass., Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019; Cass., Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020; Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Orientamenti della Corte di Cassazione richiamati per definire la nozione di "destrezza" (esigenza di particolare abilità idonea ad eludere la vigilanza) e per confermare che i motivi nuovi non possono introdurre distinte statuizioni non presenti nell'appello originario; la Corte Costituzionale è richiamata sul principio di responsabilità per impugnazioni manifestamente infondate
Massime di principio
- Non introdurre per la prima volta in fasi successive all'appello questioni che costituiscono oggetto distinto di decisione: i motivi nuovi devono riferirsi ai capi già impugnati nell'atto di appello originario ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- La qualificazione della "destrezza" richiede prova di particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a eludere la vigilanza del detentore; il mero approfittare di una momentanea disattenzione o di una situazione non provocata non è sufficiente
- Le contestazioni meramente fattuali o alternative basate su valutazioni di dettaglio (es. presunto difetto di fabbricazione della porta) sono difficilmente ammissibili in sede di legittimità se la corte territoriale ha operato una ricostruzione fattuale dettagliata
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato la Corte di Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della cassa delle ammende; è quindi prudente valutare rigorosamente l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre ricorso
- Per impugnare efficacemente l'applicazione di un'aggravante come la destrezza, è utile produrre elementi probatori specifici (perizie, filmati, teste diretti, consulenze tecniche sull'apertura di dispositivi) che dimostrino l'assenza di abilità particolari dell'agente
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