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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25947/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato e poi del Tribunale, della domanda di ammissione al passivo proposta da una società che assumeva di vantare un credito nei confronti della fallita. Il Tribunale di Parma ha respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo, in sostanza, che: la società istante facesse parte di un più ampio gruppo di società riconducibili alla medesima famiglia; il contratto da cui derivava il preteso credito presentasse anomalie strutturali; i canoni risultassero in parte pagati a un soggetto diverso dalla ricorrente; fossero state emesse note di credito a favore della fallita; e, complessivamente, la documentazione non fosse idonea a provare il credito e il suo importo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione di legge sotto il profilo della motivazione manifestamente apparente, contraddittoria, perplessa o incomprensibile. In particolare, ha censurato il decreto per avere richiamato per relationem il provvedimento del giudice delegato e le difese del fallimento senza esporre in modo intellegibile il contenuto del credito insinuato, le ragioni dell'opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. e l'istituto giuridico posto a base del rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la motivazione del decreto impugnato era solo graficamente esistente ma sostanzialmente incomprensibile, perché non consentiva di comprendere né quale fosse il credito insinuato né il contenuto del provvedimento opposto né le ragioni dell'opposizione; inoltre, il richiamo per relationem alle difese del fallimento non era accompagnato da una puntuale ricostruzione del contenuto di tali difese. La Corte ha sottolineato che il provvedimento era privo di una chiara individuazione dell'istituto giuridico applicato e che il richiamo a elementi istruttori e a una generica anomalia del rapporto negoziale non bastava a integrare l'obbligo di esplicitare le ragioni di diritto della decisione ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, perché riesamini la vicenda e decida nuovamente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte richiama la nozione di motivazione apparente come motivo di nullità della sentenza/decreto per error in procedendo.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo comprensibile; il mero richiamo a elementi istruttori o a motivazioni altrui non è sufficiente se non consente di individuare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    sono richiamati come norme che regolano l'opposizione allo stato passivo; il provvedimento impugnato avrebbe dovuto dare conto del loro contenuto applicativo in relazione alle doglianze proposte.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e il provvedimento è nullo, quando il testo esista graficamente ma non consenta di percepire il fondamento della decisione, costringendo l'interprete a ricostruirlo con congetture.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve rendere intellegibili il credito dedotto, le ragioni del provvedimento opposto, le censure dell'opponente e l'iter logico-giuridico che conduce al rigetto o all'accoglimento.
  • Il richiamo per relationem a precedenti atti o difese può essere ammissibile solo se, nel provvedimento finale, siano comunque esposte in modo comprensibile le ragioni decisorie essenziali; in mancanza, la motivazione non soddisfa il minimo costituzionale e processuale.
  • La mera elencazione di elementi fattuali o indiziari, se non coordinata con uno specifico istituto giuridico, non assolve all'obbligo di motivazione in diritto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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