Sentenza n. 10579/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-.19-12- 2024. h.09:44 del 19.12.2024, comunicato il 19.12.2024, con cui il Ministero dell''Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato al ricorrente la conclusione del procedimento dell''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Espercìficas de Apoyo Educativo en Educaciòn Secundaria” dell’Universidad San Jorge de Zaragoza (Spagna) come titolo idoneo per l''insegnamento di sostegno nelle scuole italiane, n. -OMISSIS-, inoltrata il 07/04/2022 e acquisita al protocollo prot. n. -OMISSIS-del 26 maggio 2022, ed il rigetto della stessa, di ogni altro atto preordinato, collegato e/o conseguenziale a quello impugnato, ivi compreso il preavviso di diniego comunicato il 23.07.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo di formazione conseguito presso un'università spagnola come titolo idoneo per l'insegnamento di sostegno nelle scuole italiane, nonché il connesso preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva concluso con esito negativo il procedimento relativo all'istanza di riconoscimento, presentata nel 2022, del titolo spagnolo denominato “Curso en Atencion a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria” come titolo idoneo all'insegnamento di sostegno nelle scuole italiane. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, precisando di non avere più interesse alla decisione a seguito dell'iscrizione ai corsi integrativi Indire. L'amministrazione resistente non si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione della ricorrente attestava senza equivoci il venir meno di un interesse attuale alla decisione di merito. Il giudice ha escluso l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non risultavano rispettati i termini previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a., applicando quindi l'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in considerazione dell'esito in rito e del contrasto giurisprudenziale sulla materia. Quanto alla richiesta di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio, il TAR ha disposto il deposito di una dichiarazione sostitutiva, corredata dalla documentazione richiesta, volta a verificare la permanenza nell'anno 2025 delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La mancata osservanza dei termini previsti per la rinuncia al ricorso impedisce di dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Quando viene meno l'interesse attuale alla decisione e non ricorrono i presupposti per l'estinzione conseguente alla rinuncia, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Prima di procedere alla liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000
La verifica delle condizioni reddituali può essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa secondo le forme previste dalla normativa.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ciascun componente della famiglia.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte dalla quale emerga in modo univoco il venir meno dell'interesse attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non ricorrano i presupposti temporali per dichiarare l'estinzione per rinuncia ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- La rinuncia al ricorso non produce l'estinzione del giudizio se non sono rispettati i termini e le condizioni previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; in tale ipotesi, ove sia comunque venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Prima di liquidare i compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali richieste dalla legge, considerando anche il periodo reddituale rilevante successivo a quello già esaminato qualora il processo si concluda in un anno successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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