Cassazione Civile, Ordinanza n. 20411/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta. Nel corso del giudizio di legittimità è stato poi emesso un decreto di estinzione del procedimento perché, dopo la proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti non avevano chiesto la decisione del ricorso e questo è stato considerato rinunciato ai sensi dell'art. 381-bis, comma 2, c.p.c. Nel decreto erano state liquidate le spese del giudizio di cassazione, ma non le spese del grado di appello sostenute dalla controparte per resistere alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di secondo grado. La controparte ha quindi chiesto la correzione di errore materiale del decreto per ottenere anche la condanna alle spese della fase di sospensione davanti alla Corte d'Appello, producendo documentazione a sostegno della relativa istanza. La Corte ha esaminato se, in caso di estinzione del giudizio di cassazione definito con decreto ex art. 380-bis c.p.c., sia ammissibile correggere materialmente il decreto per integrare la statuizione sulle spese relative alla fase di sospensione ex art. 373 c.p.c. svolta davanti al giudice di appello.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto ammissibile la correzione in ogni tempo del decreto di estinzione, richiamando l'art. 391-bis c.p.c. e aderendo all'orientamento secondo cui, nel giudizio di cassazione definito con decreto ex artt. 380-bis e 391 c.p.c., possono essere liquidate anche le spese sostenute davanti al giudice di appello per la fase di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c., purché sia stata presentata specifica istanza documentata nei termini di cui all'art. 372 c.p.c. La Corte ha quindi integrato il decreto precedente, condannando i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese della fase di sospensione della esecutività della sentenza di secondo grado, liquidate in euro 300,00 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione anticipata formulata ai sensi di questa norma, se non seguita da richiesta di decisione del ricorso, conduce alla declaratoria di estinzione del procedimento.
art. 381-bis, comma 2, c.p.c.
La mancata richiesta di decisione del ricorso dopo la proposta ex art. 380-bis comporta che il ricorso si intende rinunciato.
art. 391-bis c.p.c.
La norma consente la correzione dell'errore materiale del decreto di estinzione in qualsiasi tempo; il suo richiamo al decreto di cui all'art. 380-bis riguarda il decreto di estinzione reso nel procedimento di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La disciplina del decreto di estinzione si applica in ambito di correzione anche alle questioni relative alla legittimità del decreto e alle spese ivi definite.
art. 373 c.p.c.
Le spese sostenute davanti al giudice di appello per la fase di sospensione dell'esecutività della sentenza possono essere chieste in cassazione, se documentate e richieste nei modi e termini di legge.
art. 372 c.p.c.
La domanda di liquidazione delle spese della fase di sospensione deve essere accompagnata da specifica documentazione ed essere depositata nei termini previsti.
Massime di principio
- Nel procedimento di cassazione definito con decreto di estinzione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., l'errore materiale sul capo spese è sempre emendabile mediante correzione ex art. 391-bis c.p.c., senza limiti temporali.
- Il richiamo del decreto di cui all'art. 380-bis c.p.c. nell'art. 391-bis c.p.c. deve intendersi riferito al decreto di estinzione che conclude il procedimento di legittimità.
- Le spese sostenute davanti al giudice di appello per la fase di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c. possono essere liquidate in sede di cassazione, anche se il giudizio si definisce con decreto di estinzione, purché la relativa istanza sia specifica, documentata e tempestiva.
- La correzione dell'errore materiale è ammessa anche per integrare la statuizione sulle spese quando la mancata liquidazione dipenda da un'omissione meramente materiale e non da un valutazione discrezionale della Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20328/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20332/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20343/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20345/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →