Sentenza n. 1440/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022-2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500 per la carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, per complessivi euro 2.000, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 16 maggio 2025 ed era passata in giudicato il 17 novembre 2025. Dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato correttamente notificato, era passato in giudicato e non risultava eseguito. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento; l’onere di dimostrare l’adempimento gravava sulla parte pubblica debitrice. È stato quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, con pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, autorizzato, anche tramite delega, a compiere tutte le operazioni necessarie: stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione, reperimento materiale e pagamento delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà riferire al TAR sull’attività svolta e non avrà diritto a compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. consente di negarla quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti elementi giustificativi della mancata applicazione della penalità. L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell'art. 114, n. 4, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione, ma nei confronti della pubblica amministrazione la sua applicazione è esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutabili discrezionalmente dal giudice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: il giudice deve verificare l’eventuale sussistenza di ragioni ostative connesse, tra l’altro, a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici.
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione
Il ricorso per ottemperanza è ricevibile quando viene depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, secondo il combinato disposto delle disposizioni richiamate.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
art. 107 l. n. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015
La norma costituisce il riferimento legislativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato, la cui esecuzione era richiesta nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo giudiziale passato in giudicato impone alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma e l’Amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento, il giudice deve dichiarare l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e assegnare un termine per provvedere.
- L’onere di provare l’adempimento del giudicato grava sull’Amministrazione debitrice; la mera costituzione formale in giudizio, priva della dimostrazione del pagamento o dell’esecuzione delle statuizioni giudiziali, non è sufficiente.
- In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutte le operazioni contabili e amministrative necessarie al pagamento, comprese l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle somme.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’Amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; lo stato della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificarne il diniego.
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