Regolamento (UE) 2021/2285
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il quadro fitosanitario UE contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, recependo nuove valutazioni scientifiche dell’EFSA, dell’EPPO e degli Stati membri. Rivede gli elenchi degli organismi nocivi da quarantena e degli ORNQ, introduce o rafforza divieti e prescrizioni per l’importazione e la circolazione di numerose merci vegetali e forestali, e adegua codici NC, nomenclature e riferimenti tassonomici. Abroga inoltre alcuni atti precedenti ormai assorbiti nel nuovo testo armonizzato.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 aggiornando elenchi, divieti e prescrizioni fitosanitarie per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, con abrogazione di alcuni atti obsoleti.
Ambito di applicazione
Si applica a piante, prodotti vegetali, sementi, legname, cortecce, materiale da imballaggio in legno, frutti, pollini destinati all’impianto e altri oggetti disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in relazione alla prevenzione dell’ingresso, dell’insediamento e della diffusione di organismi nocivi per le piante nel territorio dell’Unione. Coinvolge gli operatori professionali e le autorità competenti degli Stati membri, nonché, per le importazioni, i paesi terzi di origine o spedizione indicati negli allegati. Alcune misure sono specificamente calibrate per singoli organismi nocivi, per determinate specie ospiti e per determinati paesi o zone; sono previste inoltre applicazioni differite per alcune misure (11 aprile 2022, 1° maggio 2022 e 11 gennaio 2023).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione
Il regolamento interviene in modo massiccio sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che costituisce il quadro operativo delle misure fitosanitarie dell’Unione. L’obiettivo è adeguare gli elenchi e le prescrizioni alle più recenti evidenze scientifiche, alle intercettazioni alle frontiere e ai focolai rilevati nel territorio dell’Unione, nonché alle evoluzioni tassonomiche e di nomenclatura.
Finalità e contesto
Le modifiche si fondano sul regolamento (UE) 2016/2031 e sulle valutazioni effettuate da EFSA, EPPO e Stati membri. La logica del provvedimento è duplice: da un lato rafforzare la protezione del territorio dell’Unione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi; dall’altro razionalizzare il testo unico di esecuzione, assorbendo misure precedentemente contenute in decisioni o in altri regolamenti di esecuzione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda operatori professionali, autorità competenti e, in sede di importazione, i paesi terzi di origine o di spedizione. Le merci interessate comprendono piante da impianto, materiale forestale di moltiplicazione, frutti, sementi, legname, cortecce, materiale da imballaggio in legno, pollini destinati all’impianto e altri oggetti disciplinati dagli allegati del regolamento (UE) 2019/2072.
Aggiornamento degli organismi nocivi e degli ORNQ
L’allegato II è integralmente sostituito e recepisce un ampio numero di modifiche: nuovi organismi sono inseriti, altri sono riclassificati o espunti, e numerose denominazioni scientifiche sono aggiornate. Tra gli interventi più rilevanti vi sono l’inclusione di Citrus chlorotic spot virus, di vari Tephritidae, di Euwallacea fornicatus sensu lato, di Meloidogyne enterolobii e di Trirachys sartus; la rimozione di alcuni virus non più qualificabili come organismi nocivi da quarantena dell’Unione; l’aggiornamento di voci tassonomiche come Nemorimyza maculosa, Exomala orientalis, Helicoverpa zea, Ripersiella hibisci e Scolytinae spp.
Nuove prescrizioni per specie e merci specifiche
Gli allegati IV e V introducono o rivedono numerose prescrizioni per specie di particolare rilievo economico. Tra i casi più importanti vi sono:
- Actinidia Lindl., con ORNQ e misure specifiche per Pseudomonas syringae pv. actinidiae;
- Phytophthora ramorum, con misure su piante ornamentali, forestali e fruttifere e con estensione a diverse categorie di merci;
- Humulus lupulus L., per Citrus bark cracking viroid;
- Vitis L., per Grapevine flavescence dorée phytoplasma;
- numerosi frutti e piante ospiti di Tephritidae, Bactrocera spp., Liriomyza spp., Aleurocanthus spiniferus, Toxoptera citricida, Popillia japonica, Eotetranychus lewisi e altri organismi.
Le prescrizioni combinano in modo ricorrente criteri di origine da aree indenni, controlli ufficiali, ispezioni ripetute, assenza di sintomi, campionamenti rappresentativi, prove di laboratorio, trattamenti fitosanitari, isolamento fisico, zone cuscinetto e tracciabilità nel certificato fitosanitario.
Divieti e condizioni all’importazione
L’allegato VI rafforza il divieto di introdurre nell’Unione alcune cortecce separate dal tronco, in particolare quelle di Acer macrophyllum, Aesculus californica, Lithocarpus densiflorus, Quercus e Taxus brevifolia provenienti da Canada, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam, per il rischio collegato a Phytophthora ramorum. Nell’allegato VII sono aggiunte o riscritte numerose voci relative a piante, frutti, sementi e legname, con regole differenziate per paese, zona e organismo nocivo. Di rilievo sono le prescrizioni per piante da impianto con substrato colturale, per frutti di Solanaceae, Citrus, Mangifera, Psidium, Momordica, Annona e Carica papaya, nonché per il legname e il materiale da imballaggio in legno associati a organismi quali Agrilus planipennis, Euwallacea fornicatus, Massicus raddei, Trirachys sartus e Geosmithia morbida.
Spostamento interno nell’Unione
L’allegato VIII aggiorna le prescrizioni per la circolazione intra-UE di diverse merci vegetali e forestali. In particolare, vengono disciplinate piante con substrato colturale per Popillia japonica Newman, piante di Solanum sottoposte a quarantena, piante ospiti di Aleurocanthus spiniferus e Toxoptera citricida, piante di Vitis L. affette da o soggette a rischio di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, nonché materiale da imballaggio in legno di Juglans e Pterocarya in relazione a Geosmithia morbida. Per Agrilus planipennis sono previsti vincoli specifici su piante, legname e corteccia di specie ospiti e su aree poste entro determinate distanze da focolai noti.
Certificati fitosanitari e categorie doganali
Gli allegati XI e XIII sono aggiornati per allineare il sistema alle nuove prescrizioni: vengono modificati codici NC, descrizioni merceologiche e categorie soggette a certificazione, inclusi muschi freschi, fogliame e frutti in senso botanico, sementi di cereali, Allium, Capsicum annuum, Helianthus annuus e varie specie di Prunus. L’allegato XII e l’allegato XIV recepiscono ulteriori correzioni tassonomiche e ridefinizioni delle categorie di piante e sementi soggette a restrizioni.
Decorrenza
Le nuove regole si applicano in via generale dall’11 aprile 2022, con due decorrenze differite: il 1° maggio 2022 per una parte delle misure su Grapevine flavescence dorée phytoplasma e l’11 gennaio 2023 per alcune misure relative a Meloidogyne enterolobii ed Euwallacea fornicatus sensu lato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del quadro generale e definizione di pollini destinati all’impianto
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2072 è aggiunta la definizione di "pollini" come pollini ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2016/2031, destinati all’impianto. Gli allegati I, II e da IV a VIII nonché da X a XIV sono modificati per incorporare nuovi elenchi, prescrizioni e codici.
Riesame e aggiornamento degli elenchi degli organismi nocivi
L’allegato II è sostituito integralmente. Sono aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, distinguendo tra quelli non noti nel territorio dell’Unione e quelli di cui è nota la presenza. Sono inseriti, tra gli altri, nuovi organismi o gruppi come Citrus chlorotic spot virus, Candidatus Phytoplasma australiense, Apriona spp., Euwallacea fornicatus sensu lato, Meloidogyne enterolobii, Prodiplosis longifila, Trirachys sartus, nonché numerosi Tephritidae, virus, viroidi e fitoplasmi; sono altresì aggiornate varie denominazioni tassonomiche.
Nuovi ORNQ per specie ornamentali, forestali e fruttifere
L’allegato IV è modificato per inserire nuovi ORNQ e nuove parti dedicate. In particolare sono aggiunti ORNQ per Actinidia Lindl. (Pseudomonas syringae pv. actinidiae), per Phytophthora ramorum (isolati UE) su specifiche piante ornamentali, forestali e fruttifere, per Citrus bark cracking viroid su Humulus lupulus L. e per un nuovo insieme di ORNQ relativi ad Actinidia Lindl. nella nuova parte M. Vengono anche aggiornati o soppressi alcuni ORNQ precedenti, come la voce relativa a Strawberry witches’ broom phytoplasma.
Misure speciali di prevenzione e criteri di produzione/controllo
L’allegato V è ampiamente riscritto per stabilire prescrizioni particolari e misure di prevenzione contro organismi nocivi quali Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Phytophthora ramorum, Candidatus Phytoplasma pyri, Bruchus pisorum, Bruchus rufimanus, Candidatus Liberibacter solanacearum, Citrus bark cracking viroid e altri. Le misure prevedono, a seconda dei casi, origine da zone indenni, ispezioni ufficiali, assenza di sintomi per periodi determinati, campionamenti e prove, estirpazione e distruzione di piante sintomatiche, isolamento fisico, zone cuscinetto, trattamenti preventivi, quarantena e controlli su piante madri e lotti prima della commercializzazione.
Divieti di introduzione per cortecce e altri prodotti vegetali
Nell’allegato VI sono inseriti nuovi divieti o aggiornati quelli esistenti, in particolare per cortecce separate dal tronco di Acer macrophyllum, Aesculus californica, Lithocarpus densiflorus, Quercus e Taxus brevifolia originarie di Canada, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam, in ragione del rischio connesso a Phytophthora ramorum (isolati non UE). Sono inoltre aggiornati alcuni codici NC e il riferimento a cortecce di Quercus L. separate dal tronco per il Messico.
Prescrizioni per l’importazione nell’Unione di piante, frutti, sementi, legname e altri oggetti
L’allegato VII è profondamente modificato con numerosi nuovi punti e prescrizioni per paesi terzi specifici. Tra i casi principali: piante da impianto generiche provenienti da paesi terzi diversi dalla Svizzera; piante con radici o con substrato colturale destinate a prevenire Meloidogyne enterolobii e Popillia japonica; specie ospiti di Liriomyza sativae e Nemorimyza maculosa; tuberi di Solanum tuberosum L. per quanto riguarda Meloidogyne spp.; piante ospiti di Ceratothripoides claratris, Prodiplosis longifila ed Eotetranychus lewisi; fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia; piante ospiti di Aleurocanthus spiniferus, di Toxoptera citricida, di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, di Geosmithia morbida e del suo vettore, di Agrilus planipennis, di Massicus raddei, di Trirachys sartus, nonché di Euwallacea fornicatus sensu lato e di altri organismi. Sono aggiornate anche le prescrizioni per frutti di Citrus, Mangifera, Prunus, Solanaceae, Momordica, Capsicum, Solanum lycopersicum, Annona, Carica papaya e Psidium guajava, con enfasi su paese/zona indenni, tracciabilità, ispezioni, trattamenti successivi alla raccolta e approcci sistemici.
Aggiornamento delle prescrizioni per lo spostamento nell’Unione
L’allegato VIII introduce o aggiorna prescrizioni per lo spostamento interno di piante da impianto con substrato colturale, specie sensibili a Popillia japonica Newman, di piante di Solanum spp. sottoposte a quarantena, di piante ospiti di Aleurocanthus spiniferus, di Citrus spp. e Vitis L., nonché di materiale da imballaggio in legno per Juglans L. e Pterocarya Kunth e di piante e legname ospiti di Agrilus planipennis. Le misure richiedono, a seconda dei casi, zone indenni, siti di produzione indenni, isolamento fisico, monitoraggio dei vettori, campionamenti, trattamenti, ispezioni ufficiali e, per il materiale da imballaggio in legno, il rispetto della norma ISPM 15.
Aggiornamento del regime dei certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione
L’allegato XI è modificato per allineare l’elenco delle merci e dei relativi codici all’ultima nomenclatura tariffaria, includere muschi freschi, aggiornare voci per parti di piante, frutti, sementi e legname, e riformulare alcune categorie. L’allegato XIII è modificato per individuare nuove categorie di sementi soggette a certificato fitosanitario ai sensi dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031, incluse sementi di Allium, Capsicum annuum, Helianthus annuus, Prunus spp. e Prunus domestica L.
Aggiornamento degli elenchi di merci soggette a prescrizioni specifiche negli allegati X, XII e XIV
Gli allegati X, XII e XIV sono aggiornati per introdurre nuove prescrizioni su piante erbacee, fiori recisi, legname e sementi, oltre a correggere riferimenti tassonomici da Pinales a Pinopsida. Nell’allegato X sono aggiunte prescrizioni per Liriomyza spp., nell’allegato XII sono adeguate le indicazioni sulle conifere, e nell’allegato XIV sono sostituite o rideterminate alcune categorie di piante e sementi, incluse piante di Abies, Larix, Picea, Pinus e Pseudotsuga, e sementi di Beta vulgaris, Castanea, Gossypium e Mangifera.
Abrogazioni di atti precedenti
Sono abrogati, per ragioni di chiarezza giuridica e di assorbimento delle misure nel regolamento (UE) 2019/2072, la decisione 98/109/CE, la decisione 2002/757/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dall’11 aprile 2022. Il punto 7, lettera e), dell’allegato si applica dal 1° maggio 2022; il punto 6, lettera b), punto i), e il punto 6, lettera l), punto i), si applicano dall’11 gennaio 2023.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 dic 2021Regolamento (UE) 2022/208
- Regolamento · 14 dic 2021Regolamento (UE) 2022/247
- Regolamento · 14 dic 2021Regolamento (UE) 2022/759
- Regolamento · 14 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2226
- Regolamento · 14 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2227
- Regolamento · 14 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2228
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →