Cassazione Civile, Ordinanza n. 00387/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata e accettata da entrambe le parti. Richiamato l'art. 390 c.p.c. sulla forma della rinuncia e l'art. 391 c.p.c. sugli effetti in tema di spese, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
Due promissari acquirenti avevano convenuto in giudizio i promittenti venditori lamentando vizi e difformità degli immobili promessi in vendita, tali da rendere impossibile la stipula del definitivo. I venditori avevano proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento degli acquirenti. In primo grado la domanda degli acquirenti era stata respinta e il preliminare era stato dichiarato risolto per grave inadempimento degli stessi, con diritto dei venditori di trattenere la caparra. In appello, la decisione era stata dapprima riformata, qualificando la vicenda come consegna di aliud pro alio e attribuendo la responsabilità ai venditori; la sentenza di appello era poi stata cassata per difetto di motivazione e rinviata. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva nuovamente rigettato il gravame originario e confermato la risoluzione del preliminare per grave inadempimento degli acquirenti. Avverso tale ultima sentenza gli acquirenti proponevano ricorso per cassazione con sette motivi, ma prima della decisione le parti depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambe, avendo raggiunto una composizione bonaria della lite.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale a tal fine; gli adempimenti di comunicazione o notificazione alle controparti servono a conseguire l'adesione alla rinuncia.
art. 391 c.p.c.
La condanna alle spese non va pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati muniti di mandato speciale.
Cass. n. 2317/2016
Richiamata per affermare che gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. mirano solo a ottenere l'adesione delle controparti, così da evitare la condanna alle spese del rinunciante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando sia validamente formulata e risulti accettata dalle altre parti o dai loro difensori muniti di mandato speciale.
- Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti hanno funzione strumentale all'adesione e rilevano soprattutto ai fini della regolazione delle spese.
- Se tutte le parti aderiscono alla rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e può astenersi da ogni statuizione sulle spese.
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