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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14391/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva disposto la consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69/2005 sostenendo lo "stabile radicamento" in Italia: presenza dal 2011, attività lavorativa dal 2012, permesso di soggiorno valido nel periodo 2016-2018 e mancata notifica di un provvedimento di diniego di proroga; nel 2020 richiesta di "emersione da lavoro irregolare". Ha lamentato che la Corte territoriale non avrebbe verificato i "parametri fattuali" previsti dall'art. 18-bis e quindi non avrebbe valutato la possibilità che la pena fosse scontata in Italia per favorire il reinserimento sociale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico: ai sensi dell'art. 18-bis l'eventuale rifiuto della consegna presuppone che la persona sia "legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in via continuativa da almeno cinque anni" nel territorio italiano. Nel caso di specie il ricorrente è risultato legalmente presente in Italia solo dal settembre 2014 al febbraio 2018 e la richiesta di regolarizzazione del 2020 non risulta accolta; inoltre è emerso che nello stesso periodo il ricorrente si era recato in Francia dove ha commesso i reati per cui è stato condannato. Pertanto mancava la prova del requisito della residenza/dimora continuativa e legittima per almeno cinque anni. Conseguentemente la richiesta di poter espiare la pena in Italia è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 18-bis legge n. 69 del 2005

    Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello deve eseguire una verifica tenendo conto dei parametri fattuali specificamente indicati nel comma 2-bis, allo scopo di accertare se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale.

    La norma richiede la prova di una residenza o dimora legittima ed effettiva, continuativa per almeno cinque anni, come condizione soggettiva per valutare il rifiuto della consegna e l'esecuzione della pena in Italia. La verifica deve considerare parametri fattuali (comma 2-bis) finalizzati a valutare la concretezza del possibile reinserimento sociale.

  • mandato di arresto europeo

    mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 25 ottobre 2021 dal Tribunale francese di Montpellier

    Il mandato di arresto europeo è il provvedimento che legittima la richiesta di consegna per l'esecuzione di una pena: la sua esistenza attiva l'esame previsto dall'art. 18-bis quando la consegna riguarda l'esecuzione di pena o misura di sicurezza.

Massime di principio

  • Per ottenere il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis è necessario provare una residenza o dimora "legittima ed effettiva" e continuativa per almeno cinque anni: la mera presenza anteriore o le domande di regolarizzazione non sostituiscono la prova del requisito.
  • Il periodo di residenza va valutato nel suo complesso: assenze prolungate o soggiorni all'estero (soprattutto se collegati a fatti di reato) possono interrompere o compromettere la continuità richiesta.
  • La legittimità della presenza (titoli di soggiorno o atti amministrativi che la confermano) è centrale: l'assenza di un titolo valido per il quinquennio comporta difficoltà a dimostrare il "radicamento" richiesto.
  • Il richiedente ha l'onere probatorio di documentare i parametri fattuali indicati dal comma 2-bis (es. rapporti di lavoro, famiglia, iscrizione anagrafica, legami sociali, sanitaria, abitazione stabile), perché la corte di appello deve effettuare una verifica concreta.
  • Anche se il requisito temporale è soddisfatto, la corte valuta se l'esecuzione della pena in Italia sia effettivamente idonea al reinserimento sociale: la decisione è quindi discrezionale e basata su elementi fattuali concreti.
  • La mancata notifica di atti amministrativi (per esempio il diniego di un permesso) non produce automaticamente lo status di residenza legittima; occorre esaminare la posizione amministrativa complessiva.
  • In presenza di dubbi sulla continuità o sulla legittimità della residenza, è probabile che i giudici italiani privilegino l'esecuzione della pena nello Stato emittente, purché non vi siano altri profili ostativi alla consegna.

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