Sentenza del 23/01/2018 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contributo unificato tributario - Procedimenti giurisdizionali - Soggetto passivo - Onlus.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esenzione è stata respinta. In assenza di un'espressa disposizione normativa che esoneri le Onlus dal pagamento del contributo unificato, l'esenzione dall'imposta di bollo non può essere automaticamente estesa a tale diverso tributo. Il contributo unificato, pur avendo sostituito l'imposta di bollo per gli atti giudiziari, resta soggetto alla propria disciplina e deve essere pagato dalle Onlus quando dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Onlus contestava l'obbligo di pagare il contributo unificato per gli atti e le attività processuali, sostenendo che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dovesse estendersi anche al contributo unificato, in quanto quest'ultimo ha sostituito l'imposta di bollo sugli atti giudiziari. La tesi si fondava su una lettura combinata dell'art. 27-bis citato e dell'art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Norme richiamate
Art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per determinati atti, documenti e registri relativi alle Onlus. Tale esenzione riguarda l'imposta di bollo e non si estende automaticamente al contributo unificato.
Art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina i casi di esenzione dal contributo unificato. Le esenzioni devono risultare da una previsione normativa espressa e non possono essere ricavate, per analogia o interpretazione estensiva, dalla sola esenzione dall'imposta di bollo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato costituisce un autonomo prelievo dovuto per determinate attività processuali, anche se ha sostituito l'imposta di bollo sugli atti giudiziari.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e processuali devono essere interpretate restrittivamente: l'esenzione da un tributo non comporta automaticamente l'esenzione da un altro tributo, anche quando il secondo abbia sostituito il primo.
- Un ente non profit o una Onlus è tenuto al pagamento del contributo unificato salvo che una disposizione normativa espressa preveda specificamente l'esenzione.
- La sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato non determina, da sola, la conservazione di tutte le esenzioni originariamente previste per l'imposta di bollo.
- Per verificare l'esenzione occorre individuare una norma specifica applicabile al procedimento, al soggetto o alla materia trattata; non è sufficiente richiamare genericamente lo status di Onlus.
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