Cassazione Civile, Ordinanza n. 18548/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due società avevano contestato un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il valore dei beni ceduti in una compravendita del 13 maggio 2010, negandone la qualificazione come beni strumentali ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali, con applicazione di sanzioni. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso e confermato l'atto impositivo in appello. In cassazione, tuttavia, una delle ricorrenti ha depositato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022, corredata dalla documentazione del versamento della prima rata; tale istanza ha giovato anche all'altra società coobbligata. Non risultando un provvedimento di diniego dell'Agenzia, la Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha sostenute, in applicazione dell'art. 1, comma 197, della stessa legge, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 140-bis disp. att. cod. proc. civ.
modalità da remoto, previa autorizzazione del Presidente del collegio
consente la trattazione camerale da remoto previa autorizzazione presidenziale.
art. 1, comma 202, L. n. 197/2022
la domanda di definizione agevolata presentata da una coobbligata giova anche all'altra parte coobbligata.
art. 1, commi 194 e 198, L. n. 197/2022
in presenza di domanda di definizione agevolata perfezionata e assenza di diniego, la controversia va dichiarata estinta.
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
le spese restano a carico di chi le ha sostenute in caso di definizione agevolata.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, se corredata dalla documentazione richiesta e dal versamento della prima rata, può determinare l'estinzione del giudizio quando non risulti un provvedimento di diniego dell'Amministrazione.
- Nelle liti tra coobbligati, la definizione agevolata perfezionata da uno può estendere i suoi effetti anche agli altri coobbligati nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- La definizione agevolata della controversia esclude la pronuncia sul merito e comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale della legge di definizione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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