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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13280/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ivrea che aveva respinto l'istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.20666/2012 (contumaciale). Contestava l'assenza del verbale di vane ricerche e dell'effettiva notifica dell'estratto contumaciale, sostenendo che la notifica era stata effettuata via fax (tramite attestazione di cancelleria) a un difensore domiciliatario e che, in base all'art.148, comma 2-bis, c.p.p., la notifica via mezzi tecnici non era consentita per l'imputato: pertanto la notifica sarebbe nulla, la sentenza non sarebbe divenuta definitiva e i termini per impugnare sarebbero ancora pendenti. Denunciava inoltre violazione di legge (artt. 548 e 670 c.p.p.) e vizio di motivazione per avere il giudice confuso il decreto di irreperibilità con la prova della notifica

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto provata, fino a querela di falso, l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale mediante l'attestazione a firma del funzionario di cancelleria relativa all'invio via fax al difensore domiciliatario ai sensi dell'art.159 c.p.p. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per la notificazione a mezzo fax di atti destinati all'imputato, quando la consegna avvenga al difensore domiciliatario, è sufficiente l'attestazione del cancelliere dell'avvenuto invio; l'uso del fax in tale ipotesi non comporta nullità. Ha quindi respinto la doglianza relativa alla presunta illeggittimità della notifica via fax e ha confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 29 gennaio 2026

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    La notificazione all'imputato dichiarato irreperibile deve essere effettuata mediante consegna di copia al difensore

    La Corte ha ritenuto che la notificazione dell'estratto contumaciale effettuata mediante consegna al difensore domiciliatario, attestata dal funzionario di cancelleria anche a mezzo fax, prova l'avvenuta notifica fino a querela di falso

  • art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Uso di mezzi tecnici idonei per le notifiche ai difensori

    Sebbene la norma limitasse l'uso di mezzi tecnici alle notifiche ai difensori, la Corte ricorda la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui, quando l'atto diretto all'imputato debba essere consegnato al difensore (art.159), è ammissibile la notificazione con telefax o altri mezzi idonei

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura connessa alla mancata prova dell'effettiva notifica

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei termini e della restituzione in termini; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse con riferimento a questa norma

Massime di principio

  • L'attestazione del funzionario di cancelleria che dichiara l'avvenuto invio di un atto via fax vale come prova dell'avvenuta notificazione fino a querela di falso quando la trasmissione è stata effettuata direttamente dalla cancelleria e non esiste distinta ricevuta formale
  • Quando l'atto è diretto all'imputato ma la legge dispone la consegna al difensore (es. imputato irreperibile ai sensi dell'art.159 c.p.p.), la notificazione può essere eseguita mediante fax o altri mezzi tecnici idonei indirizzati al difensore domiciliatario, senza che ciò comporti nullità automatica
  • Il decreto di irreperibilità non sostituisce il verbale di notifica, ma l'attestazione di cancelleria dell'effettivo invio dell'estratto contumaciale ha efficacia probatoria; l'assenza del verbale dell'ufficiale giudiziario non preclude la prova dell'avvenuta notificazione quando si è proceduto con mezzi tecnici
  • Per contestare la veridicità dell'attestazione di cancelleria è necessario proporre querela di falso; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a superare l'attestazione
  • In pratica, chi riceve (o il difensore) dovrebbe conservare ogni ricevuta o conferma di ricezione; chi contesta deve proporre adeguata prova contraria (anche tramite querela di falso) e non limitarsi a rilievi formali

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