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Direttiva 2022/283

Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2022/283 aggiorna, per adeguamento al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) in materia di restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE. Essa rinnova solo in parte l’esenzione relativa al mercurio nelle lampade a sodio ad alta pressione per illuminazione generale, mantenendola per un ambito più ristretto e revocandola per le altre applicazioni precedentemente coperte. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2022 e applicarla dal 1° ottobre 2022.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare e limitare parzialmente l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione per illuminazione generale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri quanto al recepimento della modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie dell’allegato I della medesima direttiva. L’intervento riguarda specificamente le esenzioni per l’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione, con diversi sottocasi in funzione dell’indice di resa cromatica (Ra) e della potenza (P).

Direttiva delegata (UE) 2022/283 – esenzione RoHS per il mercurio in lampade a sodio ad alta pressione

La direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che impone agli Stati membri di assicurare che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le esenzioni previste dall’allegato III. Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva RoHS ed è giustificato dall’esito della valutazione scientifica e tecnica della domanda di rinnovo dell’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade a sodio ad alta pressione per illuminazione generale.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il mercurio è una sostanza soggetta a restrizione, ma era già stata concessa un’esenzione per specifiche lampade a sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica migliorato. La Commissione ha valutato una domanda di rinnovo presentata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 5, tenendo conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione. La valutazione ha concluso che la sostituzione del mercurio è scientificamente e tecnicamente praticabile per una parte delle applicazioni prima coperte, ma non per l’intero ambito residuo della vecchia esenzione 4 b)-I.

Ambito materiale dell’intervento

La direttiva modifica esclusivamente l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, cioè il catalogo delle esenzioni dalla restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE. L’intervento riguarda le lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione, differenziate in funzione di:

  • indice di resa cromatica (Ra > 80 oppure Ra > 60);
  • potenza della lampada o del tubo di scarica (P ≤ 105 W; P ≤ 155 W; 155 W < P ≤ 405 W; P > 405 W);
  • quantità massima di mercurio consentita per tubo di scarica (16 mg, 30 mg, 40 mg).

Esenzione rinnovata e limiti applicativi

L’allegato sostituisce le precedenti voci 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III con una nuova formulazione. Rimane autorizzata, fino al 24 febbraio 2027, soltanto l’esenzione denominata 4 b), limitata alle lampade con Ra > 80 e P ≤ 105 W, nelle quali possono essere utilizzati 16 mg di mercurio per tubo di scarica. Tale rinnovo è motivato dal fatto che, per questa ristretta categoria di applicazioni, il mercurio resta necessario, pur potendo essere ulteriormente ridotto.

Revoca delle restanti esenzioni

Le ex voci 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono mantenute solo fino al 24 febbraio 2023. Esse riguardano lampade con Ra > 60 e diverse fasce di potenza:

  • 4 b)-I: P ≤ 155 W, fino a 30 mg per tubo di scarica;
  • 4 b)-II: 155 W < P ≤ 405 W, fino a 40 mg per tubo di scarica;
  • 4 b)-III: P > 405 W, fino a 40 mg per tubo di scarica. La Commissione afferma espressamente che, per tali applicazioni, le condizioni per il rinnovo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non sono più soddisfatte, e che la relativa scadenza è fissata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6.

Rapporto con il regolamento REACH

Nei considerando si precisa che l’esenzione rinnovata è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute garantita da tale atto.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 contiene le consuete disposizioni di attuazione tipiche di una direttiva:

  • gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro il 30 settembre 2022;
  • tali misure si applicano dal 1° ottobre 2022;
  • gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
  • gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. In quanto direttiva delegata, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva RoHS

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica incide sulle esenzioni relative al mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione.

Rinnovo parziale e revoca delle esenzioni

Dall’allegato emerge che la precedente esenzione è sostituita da una nuova voce 4 b), limitata alle lampade con indice di resa cromatica migliorato Ra > 80 e potenza P ≤ 105 W, con utilizzo consentito fino a 16 mg per tubo di scarica e scadenza al 24 febbraio 2027. Le voci 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III restano invece soggette a scadenza al 24 febbraio 2023, con limiti rispettivamente di 30 mg o 40 mg per tubo di scarica a seconda della potenza e con Ra > 60.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 settembre 2022 e di applicarle dal 1° ottobre 2022. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e di inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di attuazione.

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento e quello delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichenormazione tecnicamercato interno

Testo integrale

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