Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 681/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore impugnava l'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Si osservava che i fatti contestati (detenzione di stupefacenti il 16/05/2017 e il 01/03/2018 e concorso in tentativo di rapina il 02/03/2018) erano distanti nel tempo (oltre quattro anni), che il ricorrente, settantenne, aveva dimostrato elementi di distacco dalle attività delinquenziali e che mancavano elementi concreti e recenti a sostegno della permanenza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidiva, soprattutto alla luce del significativo lasso temporale intercorrente e dell'assenza di elementi recenti idonei a comprovare la persistenza del periculum libertatis.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo per le esigenze cautelari richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, considerando modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale; non impone la previsione di specifiche occasioni di recidiva.

  • art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.

    valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato

    Stabilisce che la pregnanza del pericolo di recidiva va apprezzata in rapporto diretto al tempus commissi delicti: maggiore distanza temporale richiede motivazione più rigorosa sulle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha osservato che il Tribunale aveva escluso tale eccezionalità, segnalando l'assenza di recenti segnalazioni a carico dell'indagato.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma la disciplina delle misure cautelari introducendo l'enfasi sull'attualità del pericolo nell'art. 274, lett. c), richiedendo valutazioni prognostiche e motivate.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per individuare il giudice competente cui rinviare il nuovo giudizio.

Massime di principio

  • L'attualità del pericolo di recidiva va valutata in chiave prognostica: non è necessaria la previsione di occasioni specifiche di reato, ma servono elementi recenti e concreti che indichino la persistenza del rischio.
  • Il tempo trascorso tra i fatti e la decisione attenua, di norma, le esigenze cautelari: più è lunga la distanza temporale, più rigorosa deve essere la motivazione del giudice in ordine all'attualità e all'intensità del pericolo.
  • Non è ammissibile una presunzione automatica di permanenza della pericolosità fondata solo su condanne o precedenti lontani; il giudice deve considerare prove di dissociazione e l'assenza di segnali recenti.
  • Se la decisione non fornisce una motivazione adeguata sulla sussistenza di elementi recenti e concreti di pericolo di recidiva, può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
  • In difesa è strategico documentare il distacco dal contesto criminoso (es. assenza di contatti con coindagati, attività lecite, assenza di segnalazioni recenti) per contrastare l'affermazione dell'attualità del pericolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.