Cassazione Penale, Sentenza n. 2662/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ruggeri ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere dal 29/11/2016 al 14/12/2016 e agli arresti domiciliari dal 14/12/2016 al 16/12/2016 (complessivi 18 giorni). La misura era stata disposta dal GIP in relazione al reato indicato nell'ordinanza e poi annullata dal Tribunale del riesame per carenza di gravi indizi; il procedimento è stato in seguito archiviato per infondatezza della notizia di reato. La Corte d'appello di Torino ha rigettato la domanda ritenendo che la partecipazione della ricorrente a un presidio di solidarietà e la sua appartenenza a un centro sociale integrassero una colpa grave che aveva determinato l'applicazione della misura, ostativa al riconoscimento della riparazione. Ruggeri ha impugnato sostenendo che la Corte territoriale ha valutato elementi estranei al fatto contestato e che, ove la misura non fosse stata legittima in radice, al giudice della riparazione era preclusa la valutazione della colpa sulla base degli stessi elementi disponibili al giudice della cautela.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello con rinvio per nuovo esame. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia valutato correttamente la decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura per difetto di gravità indiziaria e, inoltre, abbia posto rilievo su elementi avulsi rispetto alla condotta che aveva dato origine alla misura cautelare. Il secondo motivo di ricorso è stato assorbito. Alla Corte d'appello rinviata è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Articolo indicato come il titolo di reato alla base dell'applicazione della misura cautelare; nella sentenza è citato quale reato originario ma non è centrale nella motivazione sulla riparazione.
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione distinguendo tra ingiustizia sostanziale (comma 1) e ingiustizia formale (comma 2). La Corte richiama che anche in caso di ingiustizia formale il diritto alla riparazione può essere escluso se il ristretto ha dato causa alla custodia per dolo o colpa grave, salvo il 'paletto' che impedisce la valutazione della colpa quando l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura risultava già nei medesimi elementi in possesso del giudice che ha adottato la misura.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che individua le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; l'illegittimità della misura ai sensi dell'art. 314 comma 2 presuppone che tali condizioni non sussistessero.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 273 come riferimento alle condizioni richieste per il mantenimento o l'adozione della misura cautelare; l'accertamento dell'assenza di tali condizioni legittima la statuizione di ingiustizia formale.
art. 43 cod. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione alla rilevanza causale di comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'attribuire responsabilità per l'adozione della misura cautelare; la giurisprudenza di legittimità riconosce che dolo o colpa grave possono escludere il diritto alla riparazione quando essi hanno efficacemente contribuito alla misura.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. Un., n. 32383 del 27.5.2010 e altre pronunce citate
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la colpa grave o il dolo del ristretto possono essere causa ostativa al riconoscimento della riparazione anche in ipotesi di ingiustizia formale, ma hanno posto il limite che tale valutazione non può essere compiuta quando l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura risultava già sulla base degli stessi elementi in possesso del giudice che ha disposto la cautela.
Massime di principio
- Distinzione tra ingiustizia sostanziale e ingiustizia formale: la riparazione è dovuta anche se la misura è illegittima in radice, ma può essere esclusa se il ristretto ha concorso con dolo o colpa grave a determinare la custodia.
- Non è consentito al giudice della riparazione valutare la colpa dolosa o grave quando l'illegittimità della misura è stata accertata sulla base degli stessi elementi che erano già a disposizione del giudice che ha adottato la misura; in tal caso il ristretto non può reputarsi causa efficiente della detenzione.
- Se l'illegittimità della misura emerge da elementi nuovi o diversi rispetto a quelli posseduti dal giudice cautelare, allora il giudice della riparazione può esaminare se comportamento doloso o gravemente colposo del ristretto abbia concorso causalmente alla misura e, se provato, escludere o ridurre la riparazione.
- Il giudice non deve fondare il rigetto della domanda di riparazione su elementi estranei o non pertinenti alla specifica condotta che ha dato origine alla misura (es. appartenenza a gruppi o qualificazioni associative non direttamente collegati alla condotta contestata), pena l'annullamento della decisione in sede di legittimità.
- Strategia pratica: prima di richiedere la riparazione, è rilevante l'esito dei rimedi cautelari (es. riesame) e la natura delle prove disponbili al giudice della cautela; se l'annullamento della misura è avvenuto per mancanza di elementi già noti al giudice della cautela, il ricorso per riparazione ha maggiori chance di successo senza che il giudice possa invocare la colpa del ristretto.
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