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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32265/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva riqualificato il fatto in furto aggravato perche' commesso su cose esposte alla pubblica fede (oggetto: un telefono cellulare) confermando la condanna. Il motivo principale era la doglianza sulla sussistenza dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede": la difesa sosteneva che il telefono poteva essere stato semplicemente smarrito/caduto dal tavolo del pubblico esercizio e poi raccolto dall'imputata, configurando appropriazione di cose smarrite o, comunque, non integrando l'aggravante perché mancava la situazione di "necessità" che giustifichi l'esposizione; in subordine la difesa chiedeva che venisse dichiarato il non doversi procedere per mancanza della querela, posto che la persona offesa aveva presentato denuncia e non querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato in ordine alla questione dell'aggravante richiamando la giurisprudenza che richiede l'accertamento concreto della "necessità" per parlare di cose esposte alla pubblica fede. Ha poi rilevato che, in ragione della modifica normativa intervenuta (d.lgs. n.150/2022), la fattispecie come requalificata in furto rientrava nel regime di procedibilità a querela (art. 624, comma 3 cod. pen.), mentre nei fatti risultava presentata solo una denuncia dalla persona offesa. Non ricorrendo le eccezioni previste dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. né altre ipotesi che consentano la procedibilità d'ufficio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, cod. pen.

    Il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o infermità ovvero se ricorrono talune circostanze di cui all'art. 625, numeri 7 e 7-bis, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.

    Una volta che il fatto sia stato riqualificato in furto, si applica il regime di procedibilità a querela; in assenza di querela (e non ricorrendo le eccezioni) l'azione non puo' proseguire.

  • art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10/10/2022, n.150

    Modifica il regime di procedibilità per talune fattispecie, incidendo sul trattamento processuale del reato di furto nelle ipotesi indicate.

    La Corte ha considerato la modifica normativa intervenuta dopo la pronuncia di appello per determinare il regime di procedibilità applicabile al reato così come riqualificato.

  • art. 625, n.7, cod. pen.

    Circostanze che, se sussistenti, consentono la procedibilità d'ufficio per il furto.

    La Corte ha verificato l'eventuale presenza di tali circostanze e ha ritenuto che non ricorressero nel caso concreto, dunque non era possibile procedere d'ufficio.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede ipotesi in cui l'azione procede nonostante il mancato esercizio della querela (norma evocata per escludere che vi siano eccezioni applicabili).

    La Corte ha ritenuto che nessuna delle ipotesi di cui a tale norma fosse applicabile, con la conseguenza della estinzione della procedibilità.

  • Giurisprudenza: Sez.5, n.51255/2019 (Liberali)

    Ha escluso la sussistenza dell'aggravante per il furto di un telefono cellulare lasciato incustodito sul tavolino di un bar.

    Richiama il principio secondo cui l'aggravante 'esposizione alla pubblica fede' richiede l'accertamento concreto di esigenze impellenti e non differibili che abbiano impedito alla persona offesa di custodire l'oggetto; la circostanza di un oggetto semplicemente lasciato sul tavolo non è sufficiente di per sé.

Massime di principio

  • Se in corso di giudizio il fatto viene riqualificato in furto, va controllato il regime di procedibilità applicabile: il furto è generalmente procedibile a querela e l'assenza di querela è causa ostativa alla prosecuzione dell'azione, salvo le eccezioni normative.
  • L'aggravante "su cose esposte alla pubblica fede" richiede la prova concreta di una situazione di "necessità" (impellenti esigenze che impediscano di custodire l'oggetto); lasciare un oggetto su un tavolo non implica automaticamente l'aggravante.
  • La differenza fra denuncia e querela è sostanziale: la mera denuncia della persona offesa, se la norma richiede querela per la procedibilità, può determinare l'improcedibilità dell'azione penale.
  • L'intervento successivo di modifiche legislative sul regime di procedibilità va valutato temporalmente e può incidere sul prosieguo dell'azione (controllare quale regime è applicabile al momento del giudizio o in base ai principi di diritto intertemporale).
  • In difesa, contestare la sussistenza dell'aggravante o sostenere lo smarrimento/recupero dell'oggetto sono linee argomentative efficaci per ottenere la declaratoria di non procedibilità quando manca la querela; per l'accusa, prima di riqualificare occorre verificare la presenza della querela o delle ipotesi di procedibilità d'ufficio.

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