Cassazione Penale, Sentenza n. 41338/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari (23/09/2022) che li ha condannati per porto illegale di arma comune da sparo (fatti del 2/12/2015 a San Marco in Lamis): sostengono che la Corte d'appello ha contraddetto il Tribunale, il quale aveva assolto dall'esercizio illecito dell'attività venatoria per mancanza di elementi circa l'uccisione del capriolo; inoltre lamentano che l'arma non sarebbe stata detenuta per una durata apprezzabile o comunque non vi sarebbe prova di impiego, che le circostanze attenuanti generiche non sono state adeguatamente concesse (anche in prevalenza sulle aggravanti) e che non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati, confermando la valutazione di merito. Ha ritenuto che il trasferimento dell'arma, durante la battuta di caccia, dal soggetto titolato a quello non titolato che poi ha imbracciato l'arma costituisca un porto illecito anche se temporaneo, purché di durata apprezzabile. Ha osservato che non si trattò di mera esibizione: i ricorrenti, scesi dall'autovettura, ricevettero le armi "breve manu" da un terzo e si allontanarono nella boscaglia ciascuno imbracciando il fucile. La Corte ha inoltre rilevato la gravità dei fatti (penetrazione in quattro in un parco nazionale dove la caccia è vietata, senza titolo abilitativo) e ha confermato che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in equivalenza con le aggravanti, escludendo la particolare tenuità del fatto. Ha quindi rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Norme sulla caccia), artt. 4 e 7
Usata come fondamento del reato di porto illegale di arma comune da sparo in attività venatoria: il porto di armi senza le necessarie autorizzazioni è illecito, e il trasferimento/affidamento dell'arma a persona non abilitata integra il porto illecito.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base della gravità oggettiva del fatto e del grado di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la valutazione circa la tenuità può risultare anche implicitamente dalla motivazione che considera gli indici di gravità ex art. 133 c.p.
Codice penale, art. 133
Richiamato come criterio per valutare la gravità oggettiva del fatto e il grado di colpevolezza ai fini della quantificazione della pena e per valutare l'eventuale applicabilità di 131-bis.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione nei confronti dei ricorrenti, dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il porto illegale di arma si configura anche quando la detenzione è temporanea, purché la durata e il rapporto con l'arma siano apprezzabili: un trasferimento 'breve manu' seguito dall'imbracciamento costituisce porto illecito.
- L'assoluzione o la mancata prova di un reato diverso (es. uccisione del selvatico) non esclude automaticamente la responsabilità per porto illegale di arma se esistono elementi autonomi che dimostrano il trasferimento e l'uso dell'arma da parte di persona non autorizzata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis può essere esclusa anche implicitamente quando il giudice di merito valuta, alla stregua dell'art. 133 c.p., la gravità oggettiva della condotta e il grado di colpevolezza e ne trae la conclusione circa l'inidoneità del fatto a integrare la tenuità.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere neutralizzato se valutato in equivalenza alle circostanze aggravanti; è importante che la difesa deduca specificamente le ragioni per richiedere prevalenza delle attenuanti.
- In procedimenti per porto di armi nel contesto venatorio, il fatto di trovarsi in aree vietate (es. parchi nazionali) e l'assenza di titoli abilitativi aggravano la posizione e rendono meno probabile il riconoscimento di misure attenuanti o cause di non punibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41151/2023 del 11/10/2023
- Sentenza penale · 11 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41152/2023 del 11/10/2023
- Sentenza penale · 11 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41153/2023 del 11/10/2023
- Sentenza penale · 11 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41154/2023 del 11/10/2023
- Sentenza penale · 11 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41155/2023 del 11/10/2023
- Sentenza penale · 11 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41156/2023 del 11/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →