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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-500/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017. — Caterpillar Financial Services sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzioni – Imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione – Ostacoli a un rimborso dell’IVA pagata in eccedenza – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principi di equivalenza, di effettività e di leale cooperazione – Diritti conferiti ai singoli – Scadenza del termine di prescrizione dell’obbligo tributario – Effetti di una sentenza della Corte – Principio della certezza del diritto. — Causa C-500/16

Giurisprudenza europea62016CJ0500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la legittimità, in linea di principio, di un termine di prescrizione quinquennale nazionale per chiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata. Il fatto che la non debenza dell’imposta sia stata chiarita solo da una successiva sentenza della Corte non impedisce, di per sé, l’applicazione del termine. Resta decisivo che la disciplina nazionale rispetti equivalenza ed effettività e che il contribuente non sia stato oggettivamente privato della possibilità di agire.

IVA indebitamente versata: compatibilità con il diritto UE della prescrizione quinquennale nazionale che preclude il rimborso se la domanda è presentata dopo il termine, anche quando la non debenza emerge da una successiva sentenza della Corte

La questione giuridica

Se i principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ostino a una normativa/prassi nazionale che impedisce il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza quando la domanda è proposta oltre il termine di prescrizione quinquennale, pur se la non debenza dell’imposta è stata accertata soltanto successivamente con una sentenza della Corte; e se rilevi, a tale fine, il fatto che il contribuente abbia potuto agire solo dopo il comportamento delle autorità nazionali e la successiva evoluzione giurisprudenziale.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che i principi di equivalenza e di effettività, interpretati alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non ostano a una normativa nazionale che subordina il rimborso dell’IVA indebitamente pagata al rispetto di un termine di prescrizione quinquennale, anche se la non debenza dell’imposta risulta solo da una sentenza successiva della Corte. Una regola del genere è compatibile con il diritto dell’Unione quando si applica in modo uniforme ai ricorsi interni e a quelli fondati sul diritto UE, ha durata ragionevole e non rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti; inoltre, la mera convinzione soggettiva del contribuente di non poter agire non equivale a un’impossibilità oggettiva di tutela.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 70, paragrafo 1, codice tributario polacco
  • Articolo 72, paragrafo 1, codice tributario polacco
  • Articolo 74, paragrafo 1, codice tributario polacco
  • Articolo 75, paragrafo 1, codice tributario polacco
  • Articolo 77, paragrafo 1, codice tributario polacco
  • Articolo 79, paragrafo 2, codice tributario polacco
  • Articolo 80, paragrafo 1, codice tributario polacco
  • Articolo 81, paragrafo 1, codice tributario polacco
  • Articolo 240, paragrafo 1, punto 11, codice tributario polacco

IVA indebitamente versata e prescrizione quinquennale del rimborso

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa polacca) in materia di rimborso dell’IVA pagata in eccedenza. La Corte è chiamata a verificare se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che respinge la domanda di rimborso proposta dopo la scadenza della prescrizione, benché la non debenza dell’imposta sia emersa solo in seguito a una sentenza della Corte.

Fatti e procedimento principale

Caterpillar Financial Services sp. z o.o., operatore di leasing, offriva agli utilizzatori la possibilità di aderire a coperture assicurative sul bene oggetto di leasing. La società, che concludeva i contratti di assicurazione e ribaltava ai clienti il costo dei premi senza margine, in origine considerava tali premi esenti da IVA. Dopo una sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny dell’8 novembre 2010 e l’annuncio di un imminente controllo fiscale, la società presentava fatture rettificate e versava l’IVA relativa ai premi assicurativi. In seguito alla sentenza della Corte del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing (C-224/11), che aveva chiarito il regime IVA applicabile a un’operazione analoga, Caterpillar chiese il rimborso dell’eccedenza per il periodo dicembre 2005-dicembre 2011. L’amministrazione tributaria rifiutò il rimborso per i periodi più risalenti, invocando la prescrizione quinquennale prevista dal codice tributario polacco.

Normativa rilevante

Sul piano UE, la Corte richiama:

  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
  • la direttiva 2006/112/CE, in particolare l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), sulle esenzioni per operazioni di assicurazione e riassicurazione;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale. Sul piano nazionale, sono richiamati gli articoli 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81 e 240 del codice tributario polacco, in particolare:
  • l’articolo 70, paragrafo 1, che fissa in cinque anni la prescrizione del debito d’imposta;
  • l’articolo 79, paragrafo 2, che collega la proponibilità dell’azione di rimborso alla prescrizione del debito;
  • l’articolo 74, che disciplina il rimborso quando l’eccedenza emerge da una pronuncia della Corte di giustizia.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i principi di equivalenza ed effettività, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ostino a una normativa o prassi nazionale che impedisca il rimborso di un’IVA indebitamente riscossa quando il contribuente presenta l’istanza dopo la prescrizione quinquennale, pur se la non debenza è stata accertata solo successivamente dalla Corte e il contribuente avrebbe potuto agire solo a causa della precedente condotta delle autorità nazionali.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’interpretazione fornita in sede pregiudiziale chiarisce il significato della norma UE sin dalla sua entrata in vigore, salvo limitazioni eccezionali degli effetti nel tempo, che nella sentenza BGŻ Leasing non erano state disposte. Ne segue che la direttiva IVA va letta secondo l’interpretazione resa in quella pronuncia fin dall’origine.

Quanto al diritto al rimborso, la Corte ribadisce che esso costituisce il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto dell’Unione; tuttavia, in assenza di armonizzazione sulle modalità di restituzione, gli Stati membri possono prevedere termini di decadenza o prescrizione, purché rispettino equivalenza ed effettività.

Principio di equivalenza

La Corte osserva che in Polonia la stessa regola di prescrizione si applica sia alle azioni volte a tutelare diritti derivanti dal diritto dell’Unione sia a quelle di natura interna. Poiché non emerge una disciplina più sfavorevole per i ricorsi fondati sul diritto UE, il principio di equivalenza non risulta violato.

Principio di effettività

La Corte afferma che termini di prescrizione ragionevoli sono compatibili con il diritto dell’Unione, anche quando comportano il rigetto della domanda tardiva, in quanto tutelano la certezza del diritto. Un termine quinquennale è considerato, a maggior ragione, idoneo a consentire a un soggetto passivo normalmente diligente di far valere i propri diritti. Pertanto, la regola nazionale non rende di per sé impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE.

Principio di leale cooperazione

Se la disciplina nazionale rispetta equivalenza ed effettività, la sua applicazione non può essere qualificata come violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. L’uso della prescrizione, in tali condizioni, non compromette la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

Effetti della successiva sentenza della Corte e comportamento delle autorità nazionali

La Corte precisa che il diritto dell’Unione osta all’eccezione di prescrizione solo quando il comportamento delle autorità nazionali, insieme alla decadenza, abbia privato totalmente l’interessato della possibilità di agire. Nel caso concreto, però, Caterpillar avrebbe potuto contestare il tributo e agire giudizialmente già prima della scadenza del termine; la sua convinzione soggettiva di inutilità dell’azione, dovuta alla giurisprudenza nazionale precedente e all’annuncio del controllo fiscale, non equivale a un’impossibilità oggettiva di tutela.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che i principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non ostano a una normativa nazionale come quella polacca che consente di respingere una domanda di rimborso dell’IVA pagata in eccedenza presentata dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, anche se una successiva sentenza della Corte ha accertato che il tributo non era dovuto.

Principio affermato

Il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di opporre un termine di prescrizione ragionevole alle domande di rimborso dell’IVA indebitamente versata, purché tale disciplina si applichi in modo equivalente ai ricorsi interni e a quelli fondati sul diritto UE e non renda in pratica impossibile l’esercizio del diritto al rimborso. La successiva pronuncia della Corte che chiarisce la non debenza dell’imposta non elimina, da sola, gli effetti della prescrizione già maturata.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità indirettarimborso dell’indebito tributarioprescrizione e decadenzaprincipi di equivalenza ed effettività

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