Cassazione Penale, Sentenza n. 07528/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su due motivi: 1) nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. per omessa traduzione dell'imputato, dichiarato erroneamente assente nonostante la difesa avesse chiesto la trattazione orale e nonostante la Corte avesse in precedenza disposto la traduzione; l'imputato era agli arresti domiciliari per altra causa (cumulo di pene) e tale situazione era stata comunicata al giudice; 2) censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'appello, per non aver valutato positivamente la modesta gravità del fatto, la rudimentalità della condotta e il basso peso dello stupefacente.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Dall'esame del fascicolo è emerso che la Corte d'appello, pur avendo disposto la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari, non ne ha dato esecuzione e ha proceduto alla discussione e alla pronuncia della sentenza con l'imputato dichiarato 'assente', mentre la restrizione domiciliare costituiva un impedimento legittimo comunicato al giudice. La Corte di Cassazione ha affermato che procedere in assenza dell'imputato detenuto per altra causa senza la traduzione configura celebrazione del processo fuori dalle condizioni legittimanti. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina la cessione di stupefacenti; costituisce il capo di accusa da cui è derivata la condanna di primo grado.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola le condizioni in cui l'imputato può essere dichiarato assente e le conseguenze processuali: la mera assenza del detenuto non giustifica il prosieguo se sussistono impedimenti legittimi (es. detenzione per altra causa) e se il giudice aveva disposto la traduzione questa deve essere eseguita.
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e nel caso specifico) utilizzati per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha valutato il ricorso ai sensi di queste fattispecie.
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
art. 656, comma 10, c.p.p.
Consente il cumulo di pene e determina che l'esecuzione delle pene concorrenti possa comportare regime di espiazione (es. arresti domiciliari) che, se comunicato, costituisce impedimento legittimo alla comparizione dell'imputato.
Massime di principio
- La restrizione agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunicata al giudice, integra un impedimento legittimo a comparire; il giudice deve disporre la traduzione e rinviare l'udienza se la traduzione non è possibile tempestivamente.
- Dichiarare l'assenza dell'imputato e procedere al dibattimento senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 420-bis c.p.p. (o senza aver eseguito la traduzione disposta) lede il diritto di difesa e comporta l'annullamento della sentenza.
- Prima di procedere in assenza, il giudice deve verificare concretamente l'effettiva esecuzione delle misure di traduzione; la verifica può avvenire anche attraverso la consultazione delle banche dati dell'Amministrazione penitenziaria.
- I vizi processuali connessi all'assenza illegittima dell'imputato assorbono questioni di merito (per es. valutazione delle attenuanti): tali censure possono essere dichiarate assorbite se il processo dovrà essere rifatto per vizio procedurale.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare tempestivamente lo stato detentivo dell'imputato e sollecitare, per iscritto e in udienza, l'effettuazione della traduzione o il rinvio al fine di preservare il diritto alla partecipazione al giudizio.
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