Sentenza n. 13430/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1) del provvedimento dell'Acquirente Unico s.p.a. in funzione di OCSIT del giorno 8 aprile 2025 (identificato con prot. AUFB/P20250000018), notificato il 17 aprile 2025, con il quale è stata rigettata - perché ritenuta "NON CONFORME - FUORI TERMINE" - la domanda di indennizzo ex D.M. 7 agosto 2003 n. 119 presentata dalla odierna ricorrente in data 11 febbraio 2019; 2) ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto ex art. 10/bis della L. n. 241/1990 del 10 gennaio 2022, trasmesso dall'Acquirente Unico alla ricorrente; 3) ove occorra e per quanto di ragione, del parere di non conformità agli obiettivi di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti reso dal Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti nel corso della seduta del 22 luglio 2021 relativamente alla richiesta di indennizzo avanzata dalla ricorrente (parere richiamato nel preavviso di rigetto e nello stesso rigetto); 4) ove occorra e per quanto di ragione, del parere espresso dal Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti nel corso della seduta del 19 dicembre 2024, con il quale, esaminate le controdeduzioni presentate dalla ricorrente, è stato confermato il giudizio negativo in ordine alla istanza di indennizzo (parere richiamato nel rigetto); 5) ove occorra e per quanto di ragione, dell'atto endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 2457 del 3 febbraio 2020, con il quale il Responsabile del Procedimento ha rappresentato la possibilità di una determinazione negativa per tardività dell'istanza; 6) ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. del 19 aprile 2013 del Ministero per lo Sviluppo Economico (le cui competenze sono confluite nel Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), nella parte in cui (art. 1, co. 3) ha previsto che "Per data di chiusura dell'impianto è da intendersi la data di ultima erogazione, quale risultante dal prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo. Nel caso di sospensione dell'attività autorizzata o disposta dall'ente o autorità competente, il richiedente, sia esso titolare di autorizzazione o gestore, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 agosto 2003, può far valere quale data di chiusura dell'impianto la data di scadenza della sospensione medesima"; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'indennizzo per la chiusura di un impianto di distribuzione carburanti, motivato con la non conformità e la tardività della domanda
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore indennizzo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Acquirente Unico, in funzione di OCSIT, ha respinto la domanda di indennizzo presentata nel febbraio 2019 ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 32/1998 e del d.m. 7 agosto 2003, ritenendola non conforme e fuori termine. L'impianto, sito in Sicilia, era stato gestito dalla ricorrente in forza di un contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchiature e attrezzature per la distribuzione di carburanti. La ricorrente ha dedotto che la cessazione dell'attività non sarebbe dipesa da una propria volontaria fuoriuscita dalla gestione, ma da condotte ostative e inadempienti della società cedente, nonché da vicende amministrative e giudiziarie; ha sostenuto che l'effettiva chiusura dell'impianto fosse intervenuta solo dopo il 6 aprile 2018 o, in subordine, il 16 febbraio 2018, data della revoca della licenza fiscale. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione del diniego, per avere Acquirente Unico recepito acriticamente i pareri del Comitato tecnico senza esaminare gli inadempimenti della controparte contrattuale. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 106, l. n. 124/2017 e dell'art. 4 del d.m. 7 agosto 2003, sostenendo che il Comitato tecnico fosse competente soltanto a valutare la compatibilità degli interventi con il piano di ristrutturazione, mentre la decisione sulla domanda di indennizzo spettasse ad Acquirente Unico, che avrebbe dovuto fornire un'autonoma motivazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 32/1998 e degli artt. 2 e 5 del d.m. 7 agosto 2003, come integrato dal d.m. 19 aprile 2013, sostenendo che il termine annuale dovesse decorrere dalla fuoriuscita dalla gestione e non dalla data di ultima erogazione o dalla scadenza della sospensione. Ha altresì invocato la mancata conoscenza del procedimento, gli inadempimenti della controparte, la natura non cogente della previsione del d.m. 2013 e i principi di buona fede e correttezza. In via eventuale è stato impugnato anche il d.m. 19 aprile 2013, senza tuttavia specifiche censure.
La decisione
Il TAR ha riunito e respinto i tre motivi perché infondati. Ha interpretato il d.m. 19 aprile 2013 come disciplina nuova e diversa rispetto all'art. 5, comma 1, del d.m. 7 agosto 2003: la data rilevante per il decorso del termine annuale è, in via generale, quella dell'ultima erogazione risultante dai registri di movimentazione dei prodotti petroliferi; se l'attività è stata sospesa dall'autorità, rileva la scadenza della sospensione, salvo che l'esercizio sia ripreso successivamente. La nozione di ultima erogazione, riferita all'attività materiale di esercizio, non coincide con quella di fuoriuscita dalla gestione, riferita alla perdita della qualità di gestore. Nel caso concreto risultavano due sospensioni, l'ultima delle quali scaduta il 24 marzo 2017, senza successiva ripresa dell'attività. Inoltre, dagli atti del giudizio civile emergeva che l'impianto aveva cessato l'esercizio già alla fine del 2015 o all'inizio del 2016. Pertanto, anche assumendo come decorrenza il 31 dicembre 2016 indicato dall'amministrazione, oppure il 24 marzo 2017, la domanda del 12 febbraio 2019 era comunque tardiva rispetto al termine annuale. Una volta accertata la decadenza, il rigetto dell'istanza era atto necessitato; di conseguenza, non erano dirimenti le censure relative al difetto di motivazione, all'omesso esame degli inadempimenti della società cedente, alla valutazione del Comitato tecnico o alla motivazione autonoma di Acquirente Unico. Il TAR ha inoltre escluso un affidamento tutelabile, poiché la ricorrente era consapevole della cessazione dell'attività già dal 2016. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 32/1998
indennizzi per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, da corrispondere secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti con decreto ministeriale
La norma primaria prevede l'indennizzo per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti e demanda al decreto ministeriale la disciplina di condizioni, modalità e termini.
art. 5, comma 1, d.m. 7 agosto 2003
il termine decadenziale di un anno decorra "dalla fuoriuscita dalla gestione dell'impianto"
La disposizione prevedeva il termine annuale per la presentazione della domanda, originariamente decorrente dalla fuoriuscita dalla gestione.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 2013
Per data di chiusura dell'impianto è da intendersi la data di ultima erogazione, quale risultante dal prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo. Nel caso di sospensione dell'attività autorizzata o disposta dall'ente o autorità competente, il richiedente, sia esso titolare di autorizzazione o gestore, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 agosto 2003, può far valere quale data di chiusura dell'impianto la data di scadenza della sospensione medesima
La disciplina successiva sostituisce il criterio della fuoriuscita dalla gestione con quello dell'ultima erogazione risultante dai registri; in caso di sospensione disposta dall'autorità, rileva la scadenza della sospensione, salvo ripresa dell'esercizio.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è richiamato nel giudizio, ma il TAR ritiene non dirimenti le relative censure, poiché l'accertata tardività rendeva necessitato il rigetto dell'istanza.
art. 1, comma 106, l. n. 124/2017
La ricorrente ne invocava la violazione con riguardo al trasferimento delle competenze della soppressa Cassa conguaglio GPL ad Acquirente Unico; la censura è stata ritenuta non dirimente dopo l'accertamento della decadenza.
art. 4 d.m. 7 agosto 2003
La ricorrente sosteneva che attribuisse al Comitato tecnico soltanto la valutazione di compatibilità con il piano di ristrutturazione; il TAR ha ritenuto non rilevante la questione, una volta accertata la tardività della domanda.
Massime di principio
- Ai fini del termine annuale per chiedere l'indennizzo previsto per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, la disciplina del d.m. 19 aprile 2013 individua come data di chiusura quella dell'ultima erogazione risultante dai registri di movimentazione dei prodotti petroliferi, sostituendo il precedente criterio della fuoriuscita dalla gestione.
- Quando l'attività dell'impianto sia stata sospesa per disposizione o autorizzazione dell'autorità competente, il termine per la domanda di indennizzo decorre dalla scadenza della sospensione, salvo che l'esercizio sia ripreso dopo tale scadenza.
- La data dell'ultima erogazione, quale fatto materiale relativo all'esercizio dell'impianto, è concettualmente distinta dalla data di fuoriuscita dalla gestione, che attiene alla perdita giuridica della qualità di gestore; la disciplina successiva può sostituire il secondo criterio con il primo.
- L'accertamento della decadenza dalla domanda di indennizzo rende necessitato il rigetto e priva di rilevanza dirimente le censure concernenti ulteriori profili motivazionali, l'esame degli inadempimenti di terzi o la ripartizione interna delle valutazioni tra gli organi coinvolti.
- Non è tutelabile l'affidamento del richiedente che invochi l'ignoranza delle vicende amministrative o contrattuali quando dagli atti risulti che egli conosceva direttamente la cessazione dell'attività dell'impianto e avrebbe potuto rispettare il termine decadenziale.
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