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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20852/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva presso terzi, il terzo pignorato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi. Il tribunale, nella fase sommaria, aveva rilevato la mancata notifica del ricorso introduttivo al debitore esecutato nel termine fissato, aveva rigettato l'istanza di remissione in termini e aveva chiuso il giudizio, condannando l'opponente alle spese. Il terzo pignorato ricorreva per cassazione denunciando, con due motivi, la violazione dell'art. 102, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 618 c.p.c., per non essere stato assegnato un nuovo termine per integrare il contraddittorio, e la violazione dell'art. 618, comma 2, c.p.c., per avere il giudice dell'esecuzione definito l'opposizione e liquidato le spese senza introdurre il giudizio di merito a cognizione piena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso aspecifico e lacunoso nell'esposizione dei fatti, oltre che con erronea indicazione del parametro di impugnazione. Ha inoltre ribadito l'orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, dichiari chiusa la fase e inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ex art. 618 c.p.c., né concedere il termine per il giudizio di merito o liquidare le spese, perché tale provvedimento, pur eventualmente illegittimo, non ha carattere di definitività, restando esperibili il reclamo al collegio per le misure cautelari o l'introduzione del giudizio di cognizione piena. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, poiché il ricorso è successivo al 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    ai sensi dell'art. 111, comma 7, Costituzione

    il ricorrente ha invocato il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza; la Corte ne ha però escluso l'ammissibilità per difetto di definitività del provvedimento impugnato.

  • art. 102, comma 2, c.p.c.

    violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 102, comma 2, in funzione dell'art. 618 cod. proc. civ.

    norma evocata dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 618 c.p.c.

    in funzione dell'art. 618 cod. proc. civ.; ... senza tuttavia introdurre il procedimento di cognizione di merito, come invece prescritto dall'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.

    la Corte richiama la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi, chiarendo che il provvedimento sulla sola fase sommaria non è definitivo e non è immediatamente ricorribile per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    forti profili di aspecificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    il ricorso è stato ritenuto inammissibile per esposizione dei fatti estremamente lacunosa e quindi per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c.

    parametro d'impugnazione ... indicato nel n. 2 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ.

    la Corte evidenzia l'erronea individuazione del vizio dedotto, poiché la violazione/falsa applicazione di norme di diritto non ricade nel n. 2 ma nel n. 3.

  • art. 360 bis, comma 1, c.p.c.

    deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.

    il ricorso è inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto ... della sussistenza dell'obbligo di versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza discrezionalità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamata come fonte normativa dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nella sola fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, dichiari chiusa l'opposizione o la ritenga inammissibile senza adottare provvedimenti indilazionabili o senza instaurare il giudizio di merito, quando il provvedimento non abbia carattere di definitività.
  • La mancata definitività del provvedimento impugnato esclude l'ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., perché la parte conserva rimedi alternativi, come il reclamo al collegio per le misure cautelari o l'introduzione autonoma del giudizio di cognizione piena.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione dei fatti specifica e completa; la lacunosità dell'esposizione e l'erronea indicazione del parametro di ricorso determinano inammissibilità per difetto di specificità.
  • Quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato o dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza valutazioni discrezionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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