Cassazione Penale, Sentenza n. 40607/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello (per mancata consegna all'imputato detenuto e per mancata notifica al difensore di fiducia) e ha disposto la regressione del procedimento all'atto nullo. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di condanna confermata in appello per vizio di notificazione: il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 18/05/2023 e notificato il 30/05/2023, era stato notificato all'avvocato d'ufficio (Fabiana Pica) e non consegnato personalmente al ricorrente che si trovava detenuto "per altra causa", né notificato al difensore di fiducia tempestivamente nominato (avv. Andrea Dini Modigliani). Si deduceva la nullità delle notificazioni ai sensi delle norme processuali sulla notifica all'imputato detenuto e sulla tutela della nomina del difensore di fiducia.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata come norma materiale relativa al concorso di reati che costituisce il capo d'imputazione; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione impugnata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Richiamata come norma sostanziale relativa al reato di stupefacenti contestato; non modificata dall'analisi sulle notifiche.
art. 156 cod. proc. pen.
Interpretata nella linea delle Sezioni Unite come norma che impone la notifica all'imputato detenuto mediante consegna di copia all'interessato nel luogo di detenzione, anche se è stata eletta o dichiarata una domiciliazione.
art. 178, comma 1 cod. proc. pen.
Rilevante per la nullità della notificazione quando manchi la comunicazione al difensore di fiducia la cui presenza è obbligatoria; l'omesso avviso integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è prescritta.
art. 179 cod. proc. pen.
Collegata all'art.178: l'omessa notifica dell'udienza al difensore tempestivamente nominato integra una nullità assoluta che non è sanata dalla notifica al difensore d'ufficio o dalla presenza in udienza di un sostituto.
art. 185 cod. proc. pen.
Applicata per stabilire l'effetto della nullità: il procedimento regredisce allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo e l'atto deve essere rinnovato.
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle regole di notificazione degli atti processuali al detenuto; conferma l'obbligo di consegna personale quando lo stato di detenzione risulti dagli atti.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Citato per puntualizzare che la presenza in udienza di un sostituto nominato ex articolo 97, comma 4, non è sufficiente a sanare l'omessa preventiva notifica al difensore di fiducia.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; richiamata ai fini della corretta esposizione dei motivi nel ricorso presentato.
Massime di principio
- Quando l'imputato è detenuto, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite mediante consegna personale nel luogo di detenzione; la notifica ad un domiciliatario o a un difensore d'ufficio non supplisce se lo stato di detenzione risulta dagli atti.
- La tempestiva nomina di un difensore di fiducia impone che le comunicazioni e le notifiche rilevanti siano indirizzate a tale difensore: l'omessa notifica al difensore di fiducia integra nullità assoluta quando la sua presenza è obbligatoria.
- La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del grado di giudizio comporta la regressione del procedimento all'atto nullo e l'obbligo di rinnovare l'atto (art.185 cpp), con possibile annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.
- La presenza in udienza di un sostituto o di un difensore diverso da quello nominato di fiducia non sana automaticamente l'omessa preventiva notifica al difensore scelto dall'imputato.
- Prassi difensiva consigliata: verificare tempestivamente lo stato di detenzione dell'assistito negli atti, depositare e registrare subito la nomina del difensore di fiducia, controllare tramite PEC/cancelleria l'avvenuta notifica degli atti e, in caso di difformità, proporre immediatamente le impugnazioni o eccezioni per nullità.
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