Cassazione Civile, Ordinanza n. 33943/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la residua domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria di una porzione di fondo nei confronti della società che aveva occupato d'urgenza l'area per lavori pubblici. L'area inizialmente occupata era più ampia di quella poi effettivamente espropriata; una porzione di 385 mq, pur non essendo stata oggetto di successivo atto ablativo, non era stata né restituita né monetizzata e risultava ancora detenuta dalla controparte. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provata dall'attrice l'irreversibile trasformazione del bene e quindi l'impossibilità di restituzione. Con l'unico motivo di ricorso la società proprietaria deduceva violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, sostenendo che non spettasse a lei dimostrare l'irreversibile trasformazione del fondo, ma alla società occupante provare di avere offerto la restituzione del bene; in ogni caso, la domanda non era diretta a ottenere il ristoro per perdita della proprietà, bensì per la protratta e illecita detenzione dell'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la Corte territoriale aveva invertito erroneamente l'onere della prova, ponendo a carico della proprietaria la dimostrazione di un fatto non dedotto come presupposto della domanda e, in realtà, gravando invece sulla resistente la prova dei fatti impeditivi o estintivi del diritto azionato. Poiché la domanda verteva sul danno da protratta occupazione illegittima, la proprietaria doveva provare la titolarità del bene e la perdurante detenzione sine titulo da parte della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La Corte richiama la regola generale di riparto dell'onere probatorio: chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, mentre chi resiste deve provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi. Nel caso concreto, era la resistente a dover dimostrare eventuali fatti idonei a escludere l'illiceità della protratta detenzione o a fondare la restituzione/offerta restitutoria.
Massime di principio
- In una domanda risarcitoria fondata sulla protratta occupazione illegittima di un bene, l'attore deve provare la propria titolarità e la permanenza della detenzione sine titulo da parte del convenuto; non è tenuto a provare un'irreversibile trasformazione del bene se tale fatto non costituisce il presupposto della domanda.
- L'onere della prova non può essere invertito imponendo al danneggiato di dimostrare circostanze che attengono alla sfera difensiva della controparte o che integrano fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
- Se il bene occupato non è stato né restituito né validamente monetizzato dopo la conclusione della procedura ablativa, la protrazione della detenzione può radicare una pretesa risarcitoria o restitutoria da valutarsi secondo le ordinarie regole dell'art. 2697 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33903/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33904/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33905/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33906/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33907/2023 del 05/12/2023
- ordinanza_civile · 5 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33908/2023 del 05/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →