Sentenza del 28/09/2018 n. 23503 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata l'effettiva residenza fiscale della contribuente nel Principato di Monaco, territorio a regime fiscale privilegiato. In particolare, ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR, ritenendo insufficienti gli elementi prodotti per dimostrare la cessazione di ogni significativo legame con l'Italia. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza attribuita al decreto di archiviazione penale, richiamando l'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2-bis, TUIR, gravasse sulla contribuente l'onere di fornire la prova contraria alla presunzione di residenza italiana, ma ha osservato che l'Agenzia, pur prospettando una violazione di legge, chiedeva in realtà una nuova valutazione degli elementi probatori e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Tale rivalutazione non è consentita in sede di legittimità, spettando al giudice di merito selezionare e valutare le prove. È stata confermata, quindi, la residenza effettiva della contribuente a Monaco e l'assenza di sufficienti legami economici rilevanti con l'Italia per l'anno 2007. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2-bis, TUIR
Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
La norma introduce una presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia. Il contribuente deve dimostrare di avere reciso ogni rapporto significativo con il territorio italiano, secondo il principio dell'unicità del domicilio.
Art. 43 cod. civ.
È richiamato il principio dell'unicità del domicilio, rilevante per individuare il centro principale degli interessi personali ed economici del contribuente.
Art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la censura mirasse sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove.
Art. 654 cod. proc. pen.
È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla rilevanza del decreto di archiviazione penale. La Corte non ha ritenuto fondata la doglianza, poiché la valutazione delle risultanze processuali compete al giudice di merito.
Art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
La Corte distingue tra violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che riguarda l'errata interpretazione della fattispecie normativa astratta, e vizio di motivazione o valutazione dei fatti. Non è possibile mascherare una richiesta di rivalutazione del merito come violazione di legge.
Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese, considerando la peculiarità e la difficoltà della controversia e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Massime di principio
- Quando un cittadino italiano trasferisce la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata, opera una presunzione relativa di residenza fiscale italiana: il contribuente deve fornire una prova concreta e complessiva dell'effettivo trasferimento del centro degli interessi personali, familiari ed economici all'estero.
- La residenza fiscale non si determina sulla base della sola iscrizione anagrafica o della formale residenza estera, ma attraverso una valutazione sostanziale del centro principale degli interessi e degli affetti.
- La presenza di immobili, autorizzazioni amministrative o altri rapporti con l'Italia non è automaticamente decisiva: tali elementi devono essere valutati nel loro complesso e confrontati con quelli che dimostrano il radicamento effettivo all'estero.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Una censura formalmente qualificata come violazione di legge è infondata se mira in realtà a sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa ricostruzione.
- Il giudice tributario può valutare autonomamente gli elementi emersi in un procedimento penale; eventuali atti penali possono avere valore indiziario, ma non determinano necessariamente l'esito del giudizio fiscale.
- Per dimostrare una residenza estera effettiva è opportuno conservare documentazione coerente e convergente relativa a domicilio, abitazione, famiglia, attività professionale, utenze, rapporti bancari, imposizione fiscale e presenza abituale nel Paese estero.
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