Sentenza n. 1149/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di attualizzazione, rimodulazione o proroga del Piano Assistenziale Individuale del figlio minorenne
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza presentata il 29 settembre 2025 alle amministrazioni resistenti, chiedendo l’attualizzazione, rimodulazione o proroga del precedente Piano Assistenziale Individuale (PAI) relativo al figlio minorenne. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con memoria, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo di dover procedere in conformità alla dichiarazione della ricorrente. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidate complessivamente in 1.500 euro, oltre IVA, CPA e accessori di legge, nonché con rifusione del contributo unificato se versato, in ragione della metà per ciascuna amministrazione. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere in seguito alla sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’omissione delle generalità e dei dati identificativi nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’interesse sostanziale azionato risulta soddisfatto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in base alla controversia originaria.
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