Cassazione Penale, Ordinanza n. 34132/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancata specifica devoluzione in appello della censura sulla valutazione delle dichiarazioni della coimputata, già corroborate da riscontri valorizzati nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 14 gennaio 2025. L'unico motivo riguardava l'affermazione di responsabilità penale e, in particolare, la valutazione delle dichiarazioni rese da una coimputata. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era formulato in modo generico: non si confrontava con i riscontri che la sentenza impugnata aveva individuato a sostegno di tali dichiarazioni e, inoltre, non teneva conto del fatto che la specifica questione non era stata devoluta in appello. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la valutazione della prova dichiarativa senza confrontarsi con i riscontri specificamente valorizzati nella decisione impugnata.
- La censura proposta in cassazione deve essere stata specificamente devoluta nei gradi di merito; la mancata devoluzione in appello della questione impedisce la sua valida riproposizione in sede di legittimità quando si risolva in una critica nuova o non previamente dedotta.
- La deduzione di vizi nell'apprezzamento delle dichiarazioni di un coimputato richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza e con gli elementi di corroborazione considerati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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