Sentenza n. 339/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del30 dicembre 2013, prot.12802/C.14.a (CIG 5538205F54), emesso dal Liceo Statale Tito Livio di Martina Franca (TA)nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» (CIG4411145003)e, ove occorrer possa, per l’annullamento della nota prot.11678del 16 ottobre2023, comunicata in pari data, con la quale il Liceo Statale Tito Livio ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: -dell’importo complessivo di €1.934,00oltreIVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio2020, -degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istituto scolastico al riconoscimento della revisione prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia, con contestuale richiesta di pagamento degli importi dovuti e degli interessi moratori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturata dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020 nell’ambito di un contratto di servizi di pulizia stipulato mediante adesione a una convenzione Consip, nonché, ove occorrente, l’annullamento della nota con cui l’istituto scolastico aveva negato la revisione. Ha inoltre domandato la condanna delle amministrazioni al pagamento di euro 1.934,00 oltre IVA e degli interessi moratori. I motivi riguardavano: il riconoscimento del diritto alla revisione prezzi sulla base della clausola contrattuale e dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006; la quantificazione dell’importo secondo il capitolato tecnico; la spettanza degli interessi moratori. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto. Nel corso del giudizio è intervenuto il pagamento integrale di quanto richiesto, documentato mediante i relativi mandati di pagamento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, ritenendo che le liti relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo, nei contratti pubblici di servizi a esecuzione continuata o periodica soggetti all’art. 115 del d.lgs. 163/2006, rientrino nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 244 del d.lgs. 163/2006 e con l’art. 115 del medesimo decreto. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento integrale della pretesa aveva soddisfatto pienamente e irretrattabilmente l’interesse azionato, senza residuare alcuna utilità alla decisione di merito. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della recente definizione della questione di giurisdizione e dell’infondatezza della richiesta di interessi dal momento originario del dovuto, anziché dall’eventuale sentenza di accoglimento.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 163/2006
Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici
La disposizione è richiamata quale norma di raccordo per individuare, nel codice del processo amministrativo, le controversie in materia di contratti pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163
Le controversie sulla clausola di revisione prezzi e sul relativo provvedimento applicativo, nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica disciplinati dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
La norma impone l’inserimento della clausola di revisione periodica nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica e disciplina il criterio istruttorio per la sua applicazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
Il pagamento integrale della pretesa azionata determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, quando la sopravvenienza soddisfa pienamente e irretrattabilmente l’interesse del ricorrente.
Massime di principio
- Le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo, nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica soggetti all’art. 115 del d.lgs. 163/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, un’attività amministrativa o un comportamento satisfattivo elimina integralmente e irretrattabilmente l’interesse azionato, rendendo inutiliter data una pronuncia di merito.
- Il pagamento integrale della somma richiesta dal ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, anche quando il giudizio aveva ad oggetto sia l’accertamento della pretesa sia l’annullamento del diniego amministrativo ad essa relativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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