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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31296/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una società aveva acquistato l'unico immobile di proprietà di un'altra società poco prima del fallimento di quest'ultima. Il curatore del fallimento aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare l'inefficacia della vendita, deducendo che l'atto, eseguito a prezzo inferiore al valore di mercato, aveva sottratto il bene alla garanzia dei creditori e che l'acquirente era consapevole del pregiudizio arrecato. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando sia la sproporzione di prezzo sia la circostanza che il bene alienato fosse l'unico cespite del patrimonio, con conseguente azzeramento della garanzia patrimoniale, e la notorietà dell'esposizione debitoria. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente o mancante sulla sproporzione tra valore di mercato e prezzo di vendita; 2) analoga nullità per difetto di motivazione sulla consapevolezza dell'acquirente del danno ai creditori; 3) violazione di legge per avere attribuito rilievo a una sproporzione del 20% tra valore e prezzo, richiamando invece la soglia del 25% prevista dall'art. 67 l.fall. per la revocatoria fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello, pur sintetica, fosse comprensibile: sul primo profilo non si era fatto riferimento solo alla sproporzione di prezzo, ma anche al fatto che la vendita riguardava l'unico bene della debitrice e dunque incideva radicalmente sulla garanzia patrimoniale; sul secondo profilo la scientia damni era stata desunta da specifici indizi, indicati espressamente (mancato pagamento di acconti, immissione immediata nel possesso, accollo dei mutui). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la soglia del 25% invocata riguarda la revocatoria fallimentare e, in ogni caso, la decisione di merito non si fondava solo sulla sproporzione di valore ma soprattutto sull'alienazione dell'unico cespite e sul conseguente pregiudizio facilmente percepibile dall'acquirente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta nullità per vizi di motivazione è stata esclusa perché la sentenza impugnata consentiva comunque di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è nulla quando, pur concisa, rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è confermata quando l'atto dispositivo reca pregiudizio al creditore e l'acquirente è consapevole del danno arrecato.

  • art. 67 l.fall.

    La soglia di sproporzione del 25% è richiamata come regola propria della revocatoria fallimentare, non automaticamente trasponibile alla revocatoria ordinaria.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non ha evidenziato una vera violazione dei criteri di valutazione della prova, ma tendeva a sollecitare una diversa lettura del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente e quindi nulla quando non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta la sinteticità se il percorso argomentativo è ricostruibile dal testo.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore può risultare non solo dalla sproporzione tra prezzo e valore del bene, ma anche dalla circostanza che l'atto abbia trasferito l'unico cespite del debitore, azzerando la garanzia patrimoniale.
  • La consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore può essere desunta da indizi specifici e concordanti, purché il giudice li indichi espressamente nella motivazione.
  • La disciplina della revocatoria fallimentare non può essere automaticamente applicata alla revocatoria ordinaria: i presupposti e le soglie di rilevanza previsti per la prima non operano di per sé nella seconda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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