Sentenza del 26/02/2015 n. 1847 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Accertamento parziale - Comportamento antieconomico - Presunzione di gestione economica dell'impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento di un maggior reddito parzialmente dichiarato. L'Amministrazione finanziaria ha contestato una gestione antieconomica dell'impresa, ritenendo che alcuni ricavi fossero stati conseguiti a un valore inferiore a quello normalmente praticato sul mercato. Tale comportamento è stato utilizzato come presunzione semplice per ricostruire l'effettivo ammontare dei ricavi e del reddito imponibile.
La decisione
È stata riconosciuta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di ricorrere alle presunzioni semplici e, in particolare, alla presunzione di gestione economica dell'impresa. Le componenti attive e passive del reddito devono essere valutate secondo le indicazioni di mercato; pertanto, ricavi apparentemente non economici o inferiori ai valori di mercato possono giustificare un accertamento del maggior reddito, salvo che il contribuente fornisca una spiegazione concreta e documentata delle ragioni economiche dello scostamento.
Norme richiamate
Principio generale in materia di accertamento mediante presunzioni semplici
L'Amministrazione finanziaria può utilizzare elementi gravi, precisi e concordanti, compreso il comportamento antieconomico dell'impresa, per ricostruire ricavi o redditi non dichiarati.
Principio di valutazione secondo le indicazioni di mercato
Le prestazioni e le operazioni che concorrono alla determinazione del reddito devono essere valutate tenendo conto dei normali valori di mercato; ricavi inferiori a tali valori possono essere considerati sintomatici di una sottofatturazione o di una rappresentazione non attendibile del reddito.
Massime di principio
- Una gestione reiteratamente antieconomica, caratterizzata da vendite o prestazioni a prezzi ingiustificatamente inferiori a quelli di mercato, può costituire un elemento presuntivo a sostegno di un accertamento fiscale.
- Lo scostamento dai valori di mercato non comporta automaticamente l'illegittimità dell'operazione, ma impone al contribuente di fornire una spiegazione economica concreta, coerente e documentata, come particolari condizioni commerciali, promozioni, necessità finanziarie o caratteristiche dei beni.
- L'Amministrazione finanziaria può ricostruire il maggior reddito anche senza una prova diretta dell'occultamento dei ricavi, purché gli elementi presuntivi siano sufficientemente attendibili e il ragionamento ricostruttivo sia adeguatamente motivato.
- La semplice esistenza di perdite o margini ridotti non è necessariamente illecita: assume rilievo soprattutto quando il comportamento antieconomico è ingiustificato, sistematico o incompatibile con la normale logica imprenditoriale.
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