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Sentenza

Sentenza n. 110/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP [recte: dal Comune di -OMISSIS-] rispetto alla richiesta di assegnazione di n. 22 ore di assistenza educativa previste dal PEI, intimata con diffida del 22.10.2025; - del diritto del minore a ricevere, a carico del Comune di -OMISSIS-, n. 22 ore di assistenza specialistica alla comunicazione a scuola, con condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inerzia fin qui serbata.

Giustizia amministrativa202500720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune sulla diffida del 22 ottobre 2025 per l’assegnazione di 22 ore settimanali di assistenza educativa specialistica alla comunicazione previste dal PEI 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’inerzia comunale rispetto alla richiesta di garantire al minore, riconosciuto in situazione di handicap grave, 22 ore di assistenza educativa specialistica alla comunicazione presso la scuola frequentata. Sono stati invocati gli artt. 12 e 13 della l. n. 104/1992, la normativa regionale calabrese, gli artt. 42-45 del d.P.R. n. 616/1977, l’art. 14 della l. n. 328/2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, oltre a eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito. A seguito del rilievo del giudice circa un possibile difetto di giurisdizione, i ricorrenti hanno precisato che la diffida riguardava non l’attuazione di un precedente progetto individuale di vita, ormai scaduto, ma l’obbligo legale del Comune di fornire l’assistenza educativa scolastica ai sensi dell’art. 13, comma 3, l. n. 104/1992. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno, quantificato in 5.000 euro o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per le conseguenze dell’insufficiente assistenza, tra cui la permanenza del minore con personale non qualificato, comportamenti problematici e il prelievo anticipato da parte dei genitori.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva in materia di erogazione di pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e ha accolto la domanda avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il Comune, a fronte della richiesta della scuola e della diffida dei genitori, aveva assicurato soltanto 12 delle 22 ore previste dal PEI 2025/2026, violando l’obbligo di provvedere derivante sia dall’art. 2 l. n. 241/1990 sia dagli artt. 12 e 13 l. n. 104/1992. Il giudice ha qualificato tale obbligo come obbligazione direttamente posta dalla legge a carico del Comune. Poiché l’attività è vincolata e non residuano margini di discrezionalità né ulteriori adempimenti istruttori, il TAR ha accertato il diritto del minore alle 22 ore e ha condannato il Comune ad attivare l’assistenza entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale successivo inadempimento, previa istanza notificata alla controparte. La domanda risarcitoria non è stata decisa: la causa è stata rimessa sul ruolo ordinario per la trattazione all’udienza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di accertare la fondatezza della pretesa e ordinare l’adozione della prestazione dovuta quando l’attività amministrativa è vincolata e non sono necessari ulteriori accertamenti.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio; il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere e, per la domanda risarcitoria, disporre la prosecuzione del giudizio con trattazione ordinaria ai sensi del comma 6.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di adottare le misure idonee a soddisfare la pretesa dedotta, inclusa la condanna dell’amministrazione all’attivazione dell’assistenza dovuta.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative all’erogazione di pubblici servizi.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, obbligo violato dal silenzio comunale sulla diffida.

  • art. 12, comma 2, l. n. 104/1992

    È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie

    Riconosce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità.

  • art. 13, comma 3, l. n. 104/1992

    Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati

    Pone a carico degli enti locali l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità; per il Comune si tratta di un’obbligazione legale vincolata.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    Consente di rimettere sul ruolo ordinario la domanda risarcitoria proposta unitamente all’azione avverso il silenzio.

Massime di principio

  • L’obbligo degli enti locali di fornire agli alunni con disabilità l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, previsto dall’art. 13, comma 3, l. n. 104/1992, ha natura di obbligazione direttamente imposta dalla legge e non di attività meramente discrezionale dell’amministrazione.
  • Quando il PEI individua un numero determinato di ore di assistenza educativa e non residuano margini di discrezionalità o ulteriori adempimenti istruttori, il giudice amministrativo può accertare direttamente la fondatezza della pretesa e condannare l’amministrazione all’attivazione del servizio ai sensi degli artt. 31 e 34 c.p.a.
  • L’inerzia del Comune sulla richiesta di attivazione dell’assistenza educativa scolastica dovuta ai sensi della l. n. 104/1992 integra violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990.
  • Le controversie concernenti l’erogazione dell’assistenza educativa scolastica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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