Cassazione Penale, Ordinanza n. 02491/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le censure mosse non rientrassero tra quelle ammissibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e che, in ogni caso, la pena applicata corrispondesse a quella concordata in udienza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) dal Tribunale di Venezia. Il ricorrente ha censurato l'entità della pena ritenendola eccessiva e ha sostenuto, inoltre, che la pena applicata a titolo di continuazione con i reati indicati nei capi b), c) e d) non fosse conforme a quella concordata. La Corte rileva però che il ricorso non deduce alcuno dei motivi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare la sentenza di patteggiamento, e che la doglianza sulla pena è smentita dalla lettura del verbale d'udienza, dal quale risulta la conformità della pena richiesta e applicata.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di ricorso.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L. 23 giugno 2017, n. 103
È indicata come fonte di introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure diverse, come quelle relative alla mera entità della pena concordata.
- La doglianza secondo cui la pena applicata non corrisponderebbe a quella pattuita può essere respinta quando il verbale d'udienza smentisce tale assunto e attesta la conformità tra richiesta e sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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