Cassazione Civile, Ordinanza n. 26758/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
A seguito di controllo fiscale eseguito nei confronti di una società di capitali già cessata, l'Ufficio emetteva nei confronti del soggetto che era stato socio, amministratore unico e liquidatore due distinti avvisi di accertamento: il primo per il recupero di Irap e Iva indebitamente detratta, in relazione a fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti; il secondo per l'imputazione al socio, in proporzione alla quota del 95%, di presunti utili extrabilancio, ritenuti distribuiti sotto forma di dividendi non dichiarati. I giudici di merito accoglievano solo in parte l'impugnazione, annullando l'avviso fondato sulla responsabilità del socio ex artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la perdita fiscale della società avrebbe escluso la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; con il secondo denunciava violazione dell'art. 47 d.P.R. 917/1986, assumendo che la disciplina sulla tassazione ridotta dei dividendi si applichi anche agli utili extracontabili e non solo ai dividendi distribuiti con delibera formale. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale, censurando la decisione di merito che aveva negato la responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta, assumendo che la cancellazione della società determini un fenomeno successorio e che il limite della responsabilità intra vires incida solo sulla riscossione, non sulla legittimazione a emettere l'avviso nei confronti del socio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché la perdita fiscale della società non è un fatto decisivo idoneo a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 47 d.P.R. 917/1986 non si applica agli utili in nero mai transitati in contabilità e quindi mai assoggettati a doppia imposizione societaria; ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva erroneamente subordinato la legittimazione dell'Ufficio e la responsabilità del socio alla prova di un attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione, mentre, dopo la cancellazione della società, i debiti sociali si trasferiscono ai soci e il limite della responsabilità rileva semmai nella successiva fase della riscossione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile se il fatto dedotto non è decisivo.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società [...], anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare
Si applica ai dividendi distribuiti in modo formale e già tassati in capo alla società, non agli utili extracontabili mai emersi dalla contabilità sociale.
art. 2495 c.c.
ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
La cancellazione della società produce un fenomeno successorio: i debiti sociali si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti previsti dalla norma; il limite di responsabilità non elimina la legittimazione ad agire nei loro confronti.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come base della responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta; il limite quantitativo attiene alla riscossione e non alla possibilità di emettere l'avviso nei confronti del socio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di loro attribuzione pro quota ai soci; la prova contraria richiede la dimostrazione della mancata distribuzione perché gli utili siano stati accantonati o reinvestiti, non essendo sufficiente la mera esistenza di perdite contabili.
- La perdita fiscale della società non è, di per sé, fatto decisivo idoneo a escludere la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti, poiché tali utili possono comunque essere stati distribuiti senza passare dalla contabilità.
- La disciplina dell'art. 47 TUIR sulla parziale esclusione da imposizione dei dividendi opera per gli utili effettivamente distribuiti e già tassati in capo alla società, mentre non si applica ai ricavi extracontabili o 'in nero' mai dichiarati dalla società.
- Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo successorio; il limite della responsabilità dei soci incide sulla fase satisfattiva, non sulla legittimazione dell'Amministrazione a emettere l'atto impositivo nei loro confronti.
- Ai fini dell'azione del creditore sociale contro i soci della società estinta non è dirimente la prova dell'avvenuta distribuzione di un attivo nel bilancio finale di liquidazione, potendo residuare beni o diritti trasferiti ai soci anche se non inclusi nel bilancio.
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