Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26758/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

A seguito di controllo fiscale eseguito nei confronti di una società di capitali già cessata, l'Ufficio emetteva nei confronti del soggetto che era stato socio, amministratore unico e liquidatore due distinti avvisi di accertamento: il primo per il recupero di Irap e Iva indebitamente detratta, in relazione a fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti; il secondo per l'imputazione al socio, in proporzione alla quota del 95%, di presunti utili extrabilancio, ritenuti distribuiti sotto forma di dividendi non dichiarati. I giudici di merito accoglievano solo in parte l'impugnazione, annullando l'avviso fondato sulla responsabilità del socio ex artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la perdita fiscale della società avrebbe escluso la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; con il secondo denunciava violazione dell'art. 47 d.P.R. 917/1986, assumendo che la disciplina sulla tassazione ridotta dei dividendi si applichi anche agli utili extracontabili e non solo ai dividendi distribuiti con delibera formale. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale, censurando la decisione di merito che aveva negato la responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta, assumendo che la cancellazione della società determini un fenomeno successorio e che il limite della responsabilità intra vires incida solo sulla riscossione, non sulla legittimazione a emettere l'avviso nei confronti del socio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché la perdita fiscale della società non è un fatto decisivo idoneo a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 47 d.P.R. 917/1986 non si applica agli utili in nero mai transitati in contabilità e quindi mai assoggettati a doppia imposizione societaria; ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva erroneamente subordinato la legittimazione dell'Ufficio e la responsabilità del socio alla prova di un attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione, mentre, dopo la cancellazione della società, i debiti sociali si trasferiscono ai soci e il limite della responsabilità rileva semmai nella successiva fase della riscossione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile se il fatto dedotto non è decisivo.

  • art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società [...], anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare

    Si applica ai dividendi distribuiti in modo formale e già tassati in capo alla società, non agli utili extracontabili mai emersi dalla contabilità sociale.

  • art. 2495 c.c.

    ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione

    La cancellazione della società produce un fenomeno successorio: i debiti sociali si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti previsti dalla norma; il limite di responsabilità non elimina la legittimazione ad agire nei loro confronti.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come base della responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta; il limite quantitativo attiene alla riscossione e non alla possibilità di emettere l'avviso nei confronti del socio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di loro attribuzione pro quota ai soci; la prova contraria richiede la dimostrazione della mancata distribuzione perché gli utili siano stati accantonati o reinvestiti, non essendo sufficiente la mera esistenza di perdite contabili.
  • La perdita fiscale della società non è, di per sé, fatto decisivo idoneo a escludere la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti, poiché tali utili possono comunque essere stati distribuiti senza passare dalla contabilità.
  • La disciplina dell'art. 47 TUIR sulla parziale esclusione da imposizione dei dividendi opera per gli utili effettivamente distribuiti e già tassati in capo alla società, mentre non si applica ai ricavi extracontabili o 'in nero' mai dichiarati dalla società.
  • Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo successorio; il limite della responsabilità dei soci incide sulla fase satisfattiva, non sulla legittimazione dell'Amministrazione a emettere l'atto impositivo nei loro confronti.
  • Ai fini dell'azione del creditore sociale contro i soci della società estinta non è dirimente la prova dell'avvenuta distribuzione di un attivo nel bilancio finale di liquidazione, potendo residuare beni o diritti trasferiti ai soci anche se non inclusi nel bilancio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.