Cassazione Civile, Ordinanza n. 11677/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado sfavorevole, in relazione a un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all'anno d'imposta 2006. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha depositato memoria con documentazione attestante di avere presentato tempestiva domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito in l. 136/2018, e di avere versato la prima rata e poi integralmente le successive secondo il piano di rateizzazione. La Corte ha rilevato che la procedura di definizione risultava regolarmente attivata, che il piano rateale era coerente con la disciplina applicabile e che non vi erano contestazioni dell'Amministrazione circa inadempimenti, sicché non occorreva esaminare i motivi di ricorso e il giudizio doveva essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia tributaria e del pagamento integrale delle somme dovute secondo il piano rateale. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva; peraltro, nel caso concreto, il ricorrente era un'Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119
È stata applicata la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, quale causa che, se correttamente attivata e perfezionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
legge 17 dicembre 2018 n. 136
È stata richiamata quale legge di conversione del d.l. 119/2018, base normativa della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte, pur senza citarlo espressamente nel testo riportato, si riferisce al c.d. doppio contributo unificato, escludendone l'applicazione in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata della lite tributaria, unita al pagamento delle rate dovute secondo il piano previsto dalla disciplina applicabile, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
- Quando la definizione agevolata risulta regolarmente perfezionata e l'Ufficio non deduce specifici inadempimenti della procedura, la Corte non è tenuta a esaminare i motivi del ricorso per cassazione.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame; l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non ne costituisce presupposto.
- Le misure processuali o para-sanzionatorie, come il doppio contributo unificato, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
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