Sentenza n. 6254/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno del 23.01.2020 notificato in data 31.01.2020, dalla Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Certaldo, con il quale veniva decretato il diniego della concessione della cittadinanza italiana ritualmente formulata dal ricorrente con domanda protocollata al n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su una segnalazione per rissa e su una notizia di reato per rapina
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana deducendo violazione di legge, eccesso di potere, difetto, carenza e contraddittorietà della motivazione e nullità. In particolare, ha contestato la violazione dell'art. 3 del d.P.R. 362/1994, il difetto di motivazione del provvedimento e la nullità del preavviso di rigetto. Ha evidenziato che uno degli elementi penali valorizzati dall'Amministrazione consisteva in una mera segnalazione all'autorità giudiziaria per rissa e che l'altra vicenda, relativa a una notizia di reato per rapina, era stata archiviata in sede di indagini con decreto anteriore sia alla domanda di cittadinanza sia al decreto di diniego. Secondo il ricorrente, il Ministero non aveva verificato né indicato gli esiti delle vicende e non aveva spiegato per quali ragioni esse fossero concretamente ostative alla concessione dello status civitatis.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per difetto di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure. Il TAR ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa, correlata alla valutazione dell'opportunità dell'inserimento definitivo dell'istante nella comunità nazionale. Tale discrezionalità, tuttavia, non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria completa e di motivare puntualmente la decisione, soprattutto quando il diniego sia fondato su segnalazioni o notizie di reato non sfociate in una condanna. L'Amministrazione può considerare anche fatti oggetto di mera segnalazione, di archiviazione, di assoluzione o di reati estinti o depenalizzati, quali elementi storici potenzialmente indicativi della personalità del richiedente; deve però verificare gli sviluppi delle vicende, ricostruire le circostanze concrete e spiegare in modo articolato perché esse, nonostante l'assenza di conseguenze processuali, siano idonee a compromettere il requisito di affidabilità morale e civile richiesto per la cittadinanza. Nel caso concreto il decreto non indicava gli esiti delle vicende penali, già intervenuti prima della domanda e del diniego, né chiariva la specifica valenza ostativa delle condotte. Il provvedimento è stato quindi annullato e l'Amministrazione è stata onerata di rideterminarsi sull'istanza originaria, con piena salvezza dei propri poteri. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione è stata presentata ai sensi di questa disposizione; il relativo procedimento comporta una valutazione discrezionale dell'Amministrazione sull'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 3 d.P.R. 362/1994
La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la sentenza fonda l'accoglimento principalmente sul difetto di motivazione del decreto di diniego.
art. 588 c.p.
La mera segnalazione per rissa è stata valorizzata nel decreto, senza adeguata indicazione degli sviluppi e della concreta rilevanza ostativa.
art. 628, comma 1, c.p.
La notizia di reato per rapina, successivamente archiviata in sede di indagini, poteva essere valutata come fatto storico, ma richiedeva una motivazione puntuale sulla sua concreta incidenza negativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, ma il relativo provvedimento resta sindacabile per difetto di motivazione, inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà o irragionevolezza.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza l'Amministrazione può attribuire rilievo anche a mere segnalazioni di reato, a notizie di reato archiviate, ad assoluzioni o a reati estinti o depenalizzati, purché li valuti come fatti storici e non come accertamenti giudiziali di responsabilità.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su segnalazioni o notizie di reato prive di condanna, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria completa sugli sviluppi delle vicende e indicare puntualmente le circostanze concrete per cui esse risultano comunque ostative al riconoscimento dello status civitatis.
- La mera indicazione di una segnalazione o di una notizia di reato non accertata dall'autorità giudiziaria non è sufficiente, da sola, a motivare il diniego della cittadinanza: il provvedimento deve spiegare la specifica incidenza della condotta sulla valutazione dell'affidabilità morale e civile del richiedente e sulla sua effettiva pericolosità.
- L'annullamento del diniego per difetto di motivazione non comporta il riconoscimento della cittadinanza, ma impone all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza originaria, conservando integralmente il proprio potere discrezionale.
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